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Il ripristino dopo l’abuso estingue la condanna penale

Il ripristino dopo l’abuso estingue la condanna penale

Ma solo se effettuato prima dell’ordinanza di demolizione

Vedi Aggiornamento del 09/05/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 09/05/2008
18/04/2006 - Con la sentenza n. 3945 del 1° febbraio 2006, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con cui il responsabile di una costruzione abusiva in zona vincolata, successivamente demolita, chiedeva l’annullamento della condanna alla pena dell'arresto (convertita in ammenda) inflittagli nei primi due gradi di giudizio. Secondo il ricorrente, la demolizione era stata tempestivamente eseguita prima che la PA l'effettuasse d'ufficio e a proprie spese; inoltre, la pena doveva essere ridotta perché l'eliminazione delle opere aveva sanato ogni danno ambientale. La Corte ha richiamato l’articolo 181-quinquies il decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) secondo cui "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1". Quindi l’estinzione del reato può configurarsi soltanto se l'autore dell'abuso si attivi spontaneamente al ripristino,cioè prima che la PA emetta l’ordinanza di demolizione. Nel caso esaminato invece il responsabile si è attivato dopo l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Concludendo, “essendo la rimessione in pristino avvenuta dopo l'emissione dell'ingiunzione, non ricorrono le condizioni per applicare la causa estintiva”.
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