
Il Consiglio di Stato sugli illeciti edilizi in aree demaniali
NORMATIVA
Il Consiglio di Stato sugli illeciti edilizi in aree demaniali
L’ordine di demolizione può essere indirizzato a persone diverse da quelle che hanno realizzato l’abuso
Vedi Aggiornamento
del 19/05/2009
20/08/2007 - Con la Decisione n. 4008 del 16 luglio 2007 , il Consiglio di Stato Sezione IV ha affermato che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente realizzato l’abuso, ma d’altra parte, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene, in mancanza della quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere.
Nel caso in esame, il Tar aveva annullato il provvedimento con cui un Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su area demaniale, in quanto indirizzato a persona priva di relazione giuridica o materiale con il bene. Il Comune ha proposto appello, ritenendo inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso originario (al Tar).
Secondo il Consiglio di Stato, l’appello del Comune è infondato. In primo luogo - spiegano i giudici - il Comune insiste nel sostenere che la ricorrente sia priva di alcun rapporto giuridico con l’immobile da demolire, quindi sprovvista di qualsivoglia interesse all’impugnazione della relativa ingiunzione. Invece, la ricorrente, in quanto formalmente destinataria di un ordine (certamente, di per sé, pregiudizievole) che la onerava di adempimenti la cui inosservanza avrebbe comportato a suo carico conseguenze sanzionatorie anche gravi, risultava senz’altro titolare di un interesse qualificato alla sua rimozione.
Con il secondo motivo di appello il Comune critica il giudizio di illegittimità, reso dal Tar, sulla base del duplice assunto che la mera qualità di erede del marito (sicuramente proprietario ed occupante del bene) rendeva l’interessata titolare dell’obbligazione demolitoria e che la relativa ingiunzione poteva essere validamente rivolta ad un soggetto diverso dall’autore dell’abuso.
Anche questa tesi - secondo il Consiglio di Stato - è infondata e va disattesa. E’ vero, infatti, che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene (in mancanza della quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere).
Nel caso in esame, il Tar aveva annullato il provvedimento con cui un Comune aveva ordinato la demolizione di un manufatto realizzato senza titolo su area demaniale, in quanto indirizzato a persona priva di relazione giuridica o materiale con il bene. Il Comune ha proposto appello, ritenendo inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso originario (al Tar).
Secondo il Consiglio di Stato, l’appello del Comune è infondato. In primo luogo - spiegano i giudici - il Comune insiste nel sostenere che la ricorrente sia priva di alcun rapporto giuridico con l’immobile da demolire, quindi sprovvista di qualsivoglia interesse all’impugnazione della relativa ingiunzione. Invece, la ricorrente, in quanto formalmente destinataria di un ordine (certamente, di per sé, pregiudizievole) che la onerava di adempimenti la cui inosservanza avrebbe comportato a suo carico conseguenze sanzionatorie anche gravi, risultava senz’altro titolare di un interesse qualificato alla sua rimozione.
Con il secondo motivo di appello il Comune critica il giudizio di illegittimità, reso dal Tar, sulla base del duplice assunto che la mera qualità di erede del marito (sicuramente proprietario ed occupante del bene) rendeva l’interessata titolare dell’obbligazione demolitoria e che la relativa ingiunzione poteva essere validamente rivolta ad un soggetto diverso dall’autore dell’abuso.
Anche questa tesi - secondo il Consiglio di Stato - è infondata e va disattesa. E’ vero, infatti, che i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene (in mancanza della quale il destinatario dell’ordine deve intendersi del tutto estraneo alla violazione che si intende sanzionare e i cui effetti si vogliono rimuovere).