
Abuso edilizio in aree vincolate
NORMATIVA
Abuso edilizio in aree vincolate
Tar Napoli: il condono paesaggistico ha rilevanza solo penale
Vedi Aggiornamento
del 19/05/2009
09/03/2007 - Il cosiddetto “condono paesaggistico”, ha rilevanza solo penale, che non incide sul diverso ed autonomo profilo della sanabilità edilizia dell’opera. Questa, in estrema sintesi, la posizione del Tar di Napoli che ha confermato il provvedimento con cui un Comune ha negato il condono ad opere edilizie abusive, ordinandone di conseguenza la demolizione.
Il caso riguarda il rifacimento di muri di contenimento e la realizzazione di un nuovo manufatto con attiguo prefabbricato, mediante D.I.A.; per tali opere era stata presentata dapprima istanza di accertamento di conformità, successivamente istanza di condono e da ultimo istanza di compatibilità paesaggistica.
Il Comune ha respinto l’istanza di condono e ha ordinato la demolizione perché le opere sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in difformità dalle disposizioni del Piano Paesistico vigente.
I Giudici, nel condividere l’operato del Comune, hanno chiarito che perde valore anche la DIA presentata per la realizzazione dei muri di recinzione, in quanto manca il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Inoltre, l’intervento è sicuramente non ammissibile a sanatoria (ex art. 32, comma 27, lett.d) L. n.326/2003) trattandosi di nuova edificazione in zona vincolata non conforme alla strumentazione urbanistica ed urbanistico-paesaggistica esistente (P.T.P.), a prescindere dal fatto, sollevato dal ricorrente, che la legge campana sul condono edilizio (L.R. 10/2004) sia stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Il caso riguarda il rifacimento di muri di contenimento e la realizzazione di un nuovo manufatto con attiguo prefabbricato, mediante D.I.A.; per tali opere era stata presentata dapprima istanza di accertamento di conformità, successivamente istanza di condono e da ultimo istanza di compatibilità paesaggistica.
Il Comune ha respinto l’istanza di condono e ha ordinato la demolizione perché le opere sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e in difformità dalle disposizioni del Piano Paesistico vigente.
I Giudici, nel condividere l’operato del Comune, hanno chiarito che perde valore anche la DIA presentata per la realizzazione dei muri di recinzione, in quanto manca il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Inoltre, l’intervento è sicuramente non ammissibile a sanatoria (ex art. 32, comma 27, lett.d) L. n.326/2003) trattandosi di nuova edificazione in zona vincolata non conforme alla strumentazione urbanistica ed urbanistico-paesaggistica esistente (P.T.P.), a prescindere dal fatto, sollevato dal ricorrente, che la legge campana sul condono edilizio (L.R. 10/2004) sia stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.