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In vigore da oggi le modifiche al Codice Urbani

In vigore da oggi le modifiche al Codice Urbani

Eliminato silenzio-assenso della P.A. nella verifica dell’interesse culturale; possibile l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Vedi Aggiornamento del 08/05/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/05/2007
12/05/2006 - Entrano in vigore oggi i due decreti legislativi che modificano il Codice Urbani dei beni culturali, in relazione ai beni culturali e al paesaggio. Si tratta del DLgs n. 156/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali” e del DLgs n. 157/2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”. Tra le novità introdotte dai decreti ricordiamo la modifica dell’art. 12, comma 10 del Codice, che elimina il silenzio-assenso della P.A. nella procedura di verifica dell’interesse culturale , stabilendo che “Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta”. La stessa cosa è stata disposta per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico: in questo caso l’eliminazione del silenzio-assenso della P.A. è stata effettuata con l’art. 6 del DLgs 156/2006 che abroga l’art. 27, commi da 1 a 12, del DL 269/2003, convertito dalla legge 326/2003. Modificato anche l’art. 22 del Codice relativo al procedimento di autorizzazione per interventi edilizi su beni tutelati: il Codice Urbani prevedeva che, decorso il termine entro il quale la Soprintendenza deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione, “il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida”. Il nuovo decreto elimina il silenzio-assenso della Soprintendenza, consentendo, invece, al richiedente di ricorrere al Tar. Nuova disciplina anche per l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria : il nuovo art. 146, comma 12, del Codice, come modificato dal DLgs 157/2006, ne consente il rilascio nei seguenti casi: - per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; - per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; - per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Il DLgs 157/2006 interviene anche sulle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate fino al 30 aprile 2004 (il Codice Urbani è entrato in vigore il 1° maggio 2004) disponendo che l’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico concluda i procedimenti ad oggi non ancora definiti; qualora l’interessato lo richieda, dovranno essere riaperti anche i procedimenti conclusisi per improcedibilità della domanda a causa del sopravvenuto divieto imposto dal Codice Urbani, per i quali non vi sia stata la pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica. Viene infine chiarito che è “vincolante” il parere della soprintendenza richiesto dall'articolo 1, comma 39, della legge 308/2004 (delega ambientale) relativo al condono paesaggistico.
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