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Trento, concessioni solo per lavori in sicurezza

Trento, concessioni solo per lavori in sicurezza

Norme più severe per la prevenzione delle cadute dall’alto

Vedi Aggiornamento del 26/04/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 26/04/2007
09/03/2007 - La recente legge 3/2007 della Provincia di Trento ha integrato la legge 22/1991 con disposizioni più severe in merito alla prevenzione dei rischi d’infortunio a seguito di cadute dall’alto nel corso dei lavori di manutenzione delle coperture. Il provvedimento prescrive che i progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d’inizio di attività, prevedano misure preventive e protettive che consentono lavori in quota in condizioni di sicurezza. Un apposito regolamento tecnico deve contenere: a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza; b) i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati; c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l’installazione di punti di ancoraggio sono dichiarati da un tecnico abilitato. La mancata previsione delle misure previste dal regolamento tecnico e la mancanza dell’elaborato tecnico della copertura impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini per l’efficacia della DIA. La mancanza della dichiarazione del tecnico impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.
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