
La Liguria disciplina gli appalti pubblici
LAVORI PUBBLICI
La Liguria disciplina gli appalti pubblici
Introdotti criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale
Vedi Aggiornamento
del 28/11/2007
12/09/2007 - In questi mesi, caratterizzati da un ampio lavoro di revisione della normativa nazionale sugli appalti pubblici, sono molte le Regioni che stanno legiferando sugli aspetti di propria competenza. Tra queste la Liguria, che ha emanato la legge regionale n. 31 del 13 agosto 2007 “Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007.
Obiettivo della legge è garantire la trasparenza degli appalti, la qualificazione dei soggetti, l’introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle procedure, anche in termini di sicurezza sul lavoro.
È istituito l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici, strumento tecnico-gestionale della Regione, che – tra le altre cose – gestirà il sistema informatico per assicurare la pubblicità di tutte le fasi dei procedimenti ed elaborerà le informazioni e i dati statistici relativi all’intero ciclo degli appalti.
Sono previsti accordi fra imprese e sindacati per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell’espletamento di gare, siano assegnati lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie degli stessi. Gli accordi sono finalizzati all’assorbimento dei lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando nell’impresa non più aggiudicataria.
Le Amministrazioni aggiudicatrici devono verificare la congruità delle offerte rispetto al costo del lavoro e alle norme in materia previdenziale e assistenziale.
Notevole importanza è poi attribuita allo scambio di dati e informazioni tra i diversi enti, Autorità ed organismi, e alla pubblicità dei documenti inerenti le gare, soprattutto sui siti web delle Amministrazioni.
La legge istituisce l’Unità tecnica regionale che dovrà promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico. Un apposito Fondo per lo Sviluppo sosterrà gli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati.
La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici, finalizzate all’efficienza, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica. Per gli appalti di lavori la Regione adotta linee guida per promuovere la qualità della progettazione. È incentivato l’uso di strumenti telematici nelle procedure riguardanti l’esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l’esecuzione degli appalti.
Il Capo III è dedicato alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili: saranno definite forme di verifica della presenza in cantiere del solo personale autorizzato, la cui responsabilità è attribuita al direttore dei lavori.
L’art. 18 prevede che la quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso e deve essere riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo. Saranno intraprese azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori attraverso un apposito “progetto obiettivo” finalizzato alla formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Le amministrazioni devono dotarsi di un “Piano d’azione per gli acquisti verdi” per l’introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi, tenendo conto degli obiettivi della politica comunitaria del “green public procurement” (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione). I bandi di gara e i capitolati devono contenere specifiche prescrizioni per l’integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara.