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Riforma professioni: in arrivo un nuovo ddl quadro

Riforma professioni: in arrivo un nuovo ddl quadro

Apertura ai minimi tariffari per la progettazione di opere pubbliche

Vedi Aggiornamento del 13/12/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 13/12/2007
01/10/2007 - È stato presentato alle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera, dai relatori Pierluigi Mantini e Giuseppe Chicchi, il testo-base per il nuovo disegno di legge di riforma delle professioni ( sintesi del testo base ). Il testo è stato elaborato dal Comitato ristretto, tenuto conto delle indicazioni delle proposte di legge attualmente all’esame del Parlamento, del disegno del Governo, e dei contributi emersi nel corso delle audizioni. L’obiettivo è quello di pervenire ad una legge di principi adeguata all’economia della conoscenza nel terzo millennio, che favorisca la crescita della qualità, la capacità competitiva e il contributo di coesione sociale del sistema nazionale delle professioni, in coerenza con le direttive europee. La riforma – hanno ricordato i relatori – è raccomandata dalla UE per garantire la libera concorrenza e circolazione dei professionisti e dall’Autorità per la concorrenza che segnala i vincoli all’accesso; è inoltre necessaria per tutelare gli utenti penalizzati da asimmetria informativa, e per regolamentare le professioni “nuove” che si impongono sul mercato dei servizi ma non sono regolamentate. L’impatto negativo che ha caratterizzato l’avvio del processo di riforma è stato via via stemperato dall’azione di ascolto messa in atto dalle Commissioni e dalla partecipazione attiva dei soggetti professionali. La riforma, inoltre, conferma quanto introdotto con il decreto Bersani (eliminazione delle tariffe minime, società, pubblicità). I punti innovativi oggetto della proposta di testo base sono: 1. Lo strumento. L’eccessiva ampiezza della delega al Governo, oggetto di numerosi rilievi pone due problemi: a) crea un atteggiamento di incertezza e di preoccupazione nei professionisti; b) rinvia la concreta attuazione della riforma ai decreti che possono tardare anche anni. Si propone perciò di lavorare sul disegno di legge portandolo con azioni emendative a ridurre significativamente il sistema delle deleghe e a configurarlo come legge quadro di principi validi per tutte le professioni. Saranno poi atti successivi (regolamenti o anche leggi) a definire le specificità di ciascuna professione. 2. L’impianto ottimale della legge sarebbe quello di prevedere l’esistenza di un ordine professionale solo in presenza di diritti costituzionali e di attività riservate. Ciò però contrasta con lo stato di fatto. Per il futuro, anche nell’ottica di sostenere l’indirizzo di riduzione del numero degli Ordini, si propone di inserire in legge un principio semplice: “non si creano nuovi Ordini se non in presenza di diritti costituzionali o riserve”. Per il presente va affermato con nettezza il principio di unificazione in un solo ordine delle figure professionali simili. 3. Riduzione delle attività riservate. Le riserve sono già poche ma per renderne più flessibile la gestione si può introdurre una norma positiva che definisca il concetto di riserva, ponendo così le premesse per una azione successiva di ridefinizione del campo delle attività riservate. Anziché ridurre ulteriormente le riserve, si potrebbero ampliare i soggetti ammessi ad attività riservate in presenza di determinati e specifici requisiti. 4. Rapporto con le Regioni. Impedire una “regionalizzazione” dei profili professionali, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Respingere il metodo della “intesa” nel regolare i rapporti fra stato e regioni, optando per un parere obbligatorio non vincolante. Favorire il ruolo delle Regioni per la formazione permanente e il coinvolgimento dei mondi professionali nelle politiche per lo sviluppo economico. 5. Formazione. La formazione e l’aggiornamento sono attività proprie degli Ordini che naturalmente non devono essere esercitate in regime di monopolio, ma attraverso convenzioni con università o enti accreditati. Allo scopo di garantire l’utente sul livello di formazione permanente garantito dal professionista, si propone di introdurre un meccanismo di “crediti formativi” finalizzato sia all’aggiornamento specialistico su singoli temi che all’aggiornamento della formazione di base (già previsto da alcuni ordini). 6. Esame di Stato. Resta per l’accesso alle professioni ordinistiche. Si propone di specificarne meglio i contenuti e gli obiettivi per modificarne l’impianto puramente cognitivo e orientarlo alla verifica della efficacia del tirocinio svolto (rapporto teoria/pratica). Va specificata la questione dell’equo compenso e la tutela della maternità per le non iscritte alle casse. 7. Giovani. Positive le norme per facilitare l’accesso dei giovani alle professioni intellettuali. Il limite di un anno per il tirocinio deve essere reso più flessibile. Un’ulteriore caratterizzazione della legge sul target dei giovani rappresenterebbe un segnale di attenzione di grande interesse. Ad es. si può prevedere per le Società formate da giovani under 35 una parziale defiscalizzazione per i primi tre anni di attività. Molto importante è il riconoscimento del diritto all’equo compenso per i praticanti. 8. Tariffe. Nel rispetto delle norme vigenti, ci sono due questioni aperte: a) il “patto di quota lite” che riguarda l’avvocatura. Si propone di inserire in legge un tetto, una percentuale massima (dal 10 al 20 %) sul valore della causa; b) si può riconoscere l’esistenza e il rispetto di minimi tariffari per le attività di progettazione di OOPP perché in questi casi è decisiva la qualità (come in Francia). 9. Pubblicità. Prevedere da parte degli ordini l’emanazione di specifiche norme da inserire nel codice etico per evitare la pubblicità ingannevole o comunque scorretta. Molti ordini chiedono di esprimere un parere preventivo. In ogni caso va precisata l’esclusione della pubblicità negativa. 10. Società. Sulle società fra professionisti il disegno del governo mostra una sua coerenza. C’è da chiarire meglio la questione del socio di puro capitale. La legge potrebbe definire una percentuale massima di partecipazione del socio non professionista per garantirne la limitata influenza sulle società (in Francia è il 20%). In alternativa si potrebbe rinviare a regolamenti successivi la definizione della quota di capitale d’investimento. 11. Cariche direttive degli Ordini. Si pongono limiti di mandato ma si propone di eliminare la “norma capestro” alla lettera e) dell’art. 4, consentendo che gli organi attuali restino in carica fino al termine del mandato, per essere poi rinnovati con le nuove regole. 12. Associazioni. L’impianto “duale” costituisce una delle principali novità della riforma anche se occorre “sorvegliare il confine” fra ordini e associazioni. Le associazioni delle professioni non riconosciute entrano in un regime regolamentato che ha come principale obiettivo di tutelare l’utente. Per evitare che possano proporsi associazioni di nani e ballerine, si propone di alzare la soglia ammettendo al riconoscimento quelle professioni che implichino per i soci un titolo di studio equivalente almeno al primo livello universitario e secondaria superiore, come già previsto dal ddl Mastella. 13. Casse Previdenziali. C’è una preoccupazione manifestata dalle Casse previdenziali degli Ordini sulla possibile “fuga” di contribuzioni a favore delle associazioni. La preoccupazione può apparire eccessiva, tuttavia si potrebbe vincolare il riconoscimento delle Associazioni alla adesione ad una delle Casse Previdenziali private della corrispondente area professionale. Si eviterebbe così anche il rischio di costituire nuove casse previdenziali dall’incerto futuro. 14. Deroghe. In via generale per alcune specifiche categorie professionali che esercitano funzioni di rilievo costituzionale e che hanno rilevante disciplina comunitaria (in specie avvocati, notai, medici) potrebbero essere previste deroghe specifiche su singoli punti.
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