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La Regione Emilia Romagna certifica gli edifici

La Regione Emilia Romagna certifica gli edifici

Definiti i requisiti di rendimento energetico di edifici e impianti

Vedi Aggiornamento del 12/11/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 12/11/2008
30/11/2007 - In attesa delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, le Regioni vanno avanti spedite con propri provvedimenti in materia di certificazione energetica. L’Emilia Romagna ha recentemente definito, con la Delibera n. 1730 del 16 novembre 2007 , i requisiti di rendimento energetico e le procedure di certificazione energetica degli edifici. Il provvedimento fissa i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, differenziandone l’applicazione per interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione o sostituzione di impianti. I requisiti minimi si applicano a partire dal 1° luglio 2008 (anticipando la legge nazionale che ne prevede l’entrata in vigore nel 2010). Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti, è richiesto l’attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità; l’attestato può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici. Oltre che per le nuove costruzioni, l’attestato è obbligatorio: a) dal 1° luglio 2008, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile; b) dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, in caso di trasferimento a titolo oneroso; c) dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data. La Giunta regionale definirà un Sistema regionale di accreditamento dei certificatori, individuando l’organismo di accreditamento, fissando una tariffa per l’iscrizione e la procedura di accreditamento. L’accreditamento durerà 3 anni, trascorsi i quali occorrerà riaccreditarsi. Sino all’entrata in funzione del sistema regionale di accreditamento, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da un attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica stabilita da un Comune o da un'altra Regione o Provincia autonoma. Potranno accreditarsi quali soggetti certificatori, ingegneri, architetti, dottori in scienze ambientali, geometri, periti industriali, ma anche società di ingegneria e di servizi energetici, enti pubblici, organismi di ispezione e di certificazione accreditati dal Sincert.
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