
Indennità di esproprio di aree edificabili pari al valore di mercato
NORMATIVA
Indennità di esproprio di aree edificabili pari al valore di mercato
Lo prevede la Finanziaria 2008, che modifica il Testo unico espropri come richiesto dalla Corte Costituzionale
Vedi Aggiornamento
del 22/10/2010
18/12/2007 - È stata inserita nella Finanziaria 2008 appena approvata, la norma che modifica i criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione delle aree edificabili.
Modificando il testo unico sugli espropri (Dlgs 327/2001), la Finanziaria - attualmente all’esame del Senato - prevede che l’indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.
Attualmente l’indennità di espropriazione di un'area edificabile è pari all'importo, diviso per due e ridotto del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. Tale riduzione non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.
Sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 37 del TU Espropri, la Finanziaria prevede che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia aumentata del 10% nei seguenti casi: quando sia stato concluso l'accordo di cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non imputabili all'espropriato oppure perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva. Di conseguenza, il corrispettivo dell'atto di cessione, se riguarda un'area edificabile, è aumentato del 10%.
L’intervento normativo riempie il vuoto lasciato dalla sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e - di conseguenza - l’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001. Tali norme sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Secondo la Consulta, l'indennità - che oscilla nella pratica, tra il 50 ed il 30% del valore di mercato del bene - è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma viene ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale che si attesta su valori di circa il 20%. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico - concludono i giudici - non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà (leggi tutto).
Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria si applicheranno (dal 1° gennaio 2008) a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
Modificando il testo unico sugli espropri (Dlgs 327/2001), la Finanziaria - attualmente all’esame del Senato - prevede che l’indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.
Attualmente l’indennità di espropriazione di un'area edificabile è pari all'importo, diviso per due e ridotto del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. Tale riduzione non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.
Sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 37 del TU Espropri, la Finanziaria prevede che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia aumentata del 10% nei seguenti casi: quando sia stato concluso l'accordo di cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non imputabili all'espropriato oppure perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva. Di conseguenza, il corrispettivo dell'atto di cessione, se riguarda un'area edificabile, è aumentato del 10%.
L’intervento normativo riempie il vuoto lasciato dalla sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e - di conseguenza - l’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001. Tali norme sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Secondo la Consulta, l'indennità - che oscilla nella pratica, tra il 50 ed il 30% del valore di mercato del bene - è inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma viene ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale che si attesta su valori di circa il 20%. Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico - concludono i giudici - non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà (leggi tutto).
Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria si applicheranno (dal 1° gennaio 2008) a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.