
Va riscritta la legge sull'indennità di esproprio per i suoli edificabili
NORMATIVA
Va riscritta la legge sull'indennità di esproprio per i suoli edificabili
La recente sentenza della Corte Costituzionale crea un vuoto normativo
Vedi Aggiornamento
del 22/10/2010
07/12/2007 - Con la sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007 , la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e - di conseguenza - l’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001 inerenti il criterio di calcolo per l’indennità di espropriazione delle aree edificabili.
Le norme nazionali sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La Corte Costituzionale accoglie, dunque, l’interpretazione autentica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pur senza consentire la diretta applicazione dei principi postulati dalla Corte di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione, conclude che l’indennità vada commisurata al valore di mercato del bene espropriato, mentre la Corte Costituzionale, riflettendo sulla necessità di un equo contemperamento dell’interesse pubblico e di quello del privato, come previsto dall’art. 42 della Costituzione, porta l’accento sulla necessità di prevedere una norma nuova, che contempli un criterio di abbattimento del valore di mercato, pur senza raggiungere il livello dell’art. 5 bis e dell’art. 37 commi 1 e 2 DPR 327/2001.
Tuttavia, la Consulta non dice quale sia il criterio cui il legislatore debba rifarsi per prevedere una percentuale di abbattimento che sia coerente con i principi costituzionali e con la giurisprudenza di Strasburgo.
In tal modo, si è venuto a creare un vuoto normativo che non consente agli operatori di assumere parametri univoci di stima delle aree edificabili, rischiando così di riportare la situazione alle criticità degli anni ’70 - ’80, quando il “valore di mercato” era oggetto di complessi casi di contenzioso.
La nota di commento, dopo aver analizzato l’aspetto storico che ha originato le norme oggi incostituzionali, ripercorre ed illustra le motivazioni seguite dalla Corte di Strasburgo, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, sino ad arrivare alle conclusioni espresse dalla sentenza in commento. Si evidenziano, inoltre, i limiti del criterio dell’indennità calcolata sul “valore di mercato” e, con l’occasione, si puntualizza il concetto di “area edificabile”.
In attesa di un intervento del Legislatore, già oggetto dei lavori parlamentari, si offre un’analisi delle norme ancora in vigore ed una riflessione sulle possibilità di adottare criteri e parametri condivisibili ed uniformi, che vengono proposti.
Prosegui la lettura nel documento PDF allegato sotto.
*Avvocato esperto in procedure espropriative ed Opere Pubbliche - Studio legale Delli Santi & Partners
Le norme nazionali sono state dichiarate in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La Corte Costituzionale accoglie, dunque, l’interpretazione autentica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pur senza consentire la diretta applicazione dei principi postulati dalla Corte di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione, conclude che l’indennità vada commisurata al valore di mercato del bene espropriato, mentre la Corte Costituzionale, riflettendo sulla necessità di un equo contemperamento dell’interesse pubblico e di quello del privato, come previsto dall’art. 42 della Costituzione, porta l’accento sulla necessità di prevedere una norma nuova, che contempli un criterio di abbattimento del valore di mercato, pur senza raggiungere il livello dell’art. 5 bis e dell’art. 37 commi 1 e 2 DPR 327/2001.
Tuttavia, la Consulta non dice quale sia il criterio cui il legislatore debba rifarsi per prevedere una percentuale di abbattimento che sia coerente con i principi costituzionali e con la giurisprudenza di Strasburgo.
In tal modo, si è venuto a creare un vuoto normativo che non consente agli operatori di assumere parametri univoci di stima delle aree edificabili, rischiando così di riportare la situazione alle criticità degli anni ’70 - ’80, quando il “valore di mercato” era oggetto di complessi casi di contenzioso.
La nota di commento, dopo aver analizzato l’aspetto storico che ha originato le norme oggi incostituzionali, ripercorre ed illustra le motivazioni seguite dalla Corte di Strasburgo, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, sino ad arrivare alle conclusioni espresse dalla sentenza in commento. Si evidenziano, inoltre, i limiti del criterio dell’indennità calcolata sul “valore di mercato” e, con l’occasione, si puntualizza il concetto di “area edificabile”.
In attesa di un intervento del Legislatore, già oggetto dei lavori parlamentari, si offre un’analisi delle norme ancora in vigore ed una riflessione sulle possibilità di adottare criteri e parametri condivisibili ed uniformi, che vengono proposti.
Prosegui la lettura nel documento PDF allegato sotto.
*Avvocato esperto in procedure espropriative ed Opere Pubbliche - Studio legale Delli Santi & Partners