
Aree portuali: manutenzione non soggetta a IVA
LAVORI PUBBLICI
Aree portuali: manutenzione non soggetta a IVA
A condizione che si tratti di opere previste nel piano regolatore portuale
09/06/2008 - Non sono soggette a IVA le prestazioni relative ad opere realizzate nelle aree portuali esistenti, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 226/E del 5 giugno 2008 , in risposta al quesito presentato dal Commissario Delegato al Porto di Venezia, alle prese con la realizzazione del dragaggio dei canali e il reperimento di siti per lo stoccaggio dei sedimenti.
Ricordando che la stessa Agenzia, in una precedente risposta, aveva precisato che tali lavori costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA ex articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972 , il Commissario spiega che gli interventi riguardano: interramento di elettrodotti, interventi sulla viabilità e sulla rete idraulica, realizzazione di un parco urbano, bonifica di discariche dimesse, creazione di una cintura verde e delocalizzazione di un deposito di carburanti.
Considerato che il comma 992 dell’art. 1 delle Finanziaria 2007 ha esteso il regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, numero 6, del DPR 633/1972, alla realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti, e qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, viene chiesto di conoscere il regime IVA applicabile alle attività prima descritte.
Secondo l’interpellante tutti gli interventi, essendo adeguamenti tecnico-funzionali alle attività del Porto di Venezia, non sono soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 992, della Finanziaria 2007.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che l’art. 9, primo comma, n. 6) del DPR 633/1972 esclude dall’IVA i “servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto”.
In tale agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi “al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente” (art. 3, comma 13, DL 90/1990). Ne consegue che il beneficio non può essere concesso per la realizzazione di un’opera ex-novo.
L’art. 1, comma 992, della Finanziaria 2007 prevede che “ai sensi per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”.
Quindi, il regime di non imponibilità ai fini IVA si applica alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.