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Consorzi: niente detrazione 36% per lavori sulla rete fognaria

Consorzi: niente detrazione 36% per lavori sulla rete fognaria

Il consorzio che ha posto il quesito non è assimilabile, per statuto, ai condomini

Vedi Aggiornamento del 17/02/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 17/02/2010
09/05/2007 - Non possono usufruire della detrazione Irpef del 36% i proprietari immobiliari facenti parte di un consorzio. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84 del 7 maggio 2007 in risposta ad un consorzio di 325 proprietari che gestisce tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della propria lottizzazione. Dovendo realizzare i lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica, il consorzio chiede di verificare se i consorziati possano beneficiare - relativamente alle singole quote di competenza - delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 449/97 e successive modifiche, integrazioni e proroghe. L’Agenzia ricorda innanzitutto che la legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali. Le spese devono riguardare gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n 457 sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117, n. 1, del codice civile o la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d), del citato art. 31, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. I consorzi tra proprietari di immobili – spiega l’Agenzia – costituiscono figure atipiche nel nostro ordinamento giuridico, che secondo la giurisprudenza presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. La possibilità che siano assimilati ai condomini dipende pertanto dalla disciplina contrattuale, ed in particolare da quella contenuta nell’atto costitutivo e nello statuto. Il consorzio che ha presentato l’istanza è costituito tra proprietari di immobili in zona residenziale con lo scopo di gestire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere dell’intera lottizzazione e dei servizi comuni. Dallo Statuto sembra prevalere la sua funzione dinamica e la sua organizzazione piuttosto che l’istituzione su base reale, come avviene nei condomini, la cui disciplina non viene mai menzionata. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che non ci siano i presupposti previsti dalla normativa e, quindi, le spese per l’esecuzione delle opere oggetto del quesito non possono beneficiare della detrazione Irpef del 36%. D’altro canto, gli interventi che il Consorzio intende realizzare non sono tra quelli agevolabili previsti dalla legge 449/1997, per le parti comuni degli edifici residenziali. Infatti, la legge 449/1997 richiama l'art. 1117, n. 1, del codice civile, secondo cui sono parti comuni il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Sono quindi esclusi dall'agevolazione gli interventi riferiti ad altre parti comuni degli edifici in condominio elencate nei numeri 2 e 3 del suddetto art. 1117; in particolare, il n. 3 prevede le opere, le installazioni i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune come gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, ecc. fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. In base a ciò, l’Agenzia conclude che la realizzazione dei lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica che il consorzio intende eseguire non costituisce intervento su una parte comune degli edifici agevolabile ai fini Irpef. Si tratta infatti di una parte comune non contemplata nel n. 1 dell'art. 1117, del codice civile. Tuttavia, l’intervento di collettamento della rete fognaria e idrica già usufruisce dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista alla voce n. 127 quinquies della Tab A, parte II allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per gli appalti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
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