Network
Pubblica i tuoi prodotti
Esclusi dai computi i volumi extra per le coibentazioni

Esclusi dai computi i volumi extra per le coibentazioni

In arrivo il decreto che prevede premi volumetrici per le murature e i solai necessari all’isolamento degli edifici

Vedi Aggiornamento del 29/04/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/04/2010
17/06/2008 - È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 maggio scorso.
 
Il provvedimento, che attua la direttiva 2006/32/CE , prevede premi volumetrici per le murature e i solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, incentiva gli interventi realizzati dalle ESCO, consente l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuisce all’Enea le funzioni di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”.
 
Bonus volumetrici per pareti e solai
Negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento energetico, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
 
A differenza della prima versione del decreto, che considerava gli spessori necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, la versione definitiva quantifica il risparmio energetico da conseguire e subordina lo scomputo ad una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/2005 , e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo.

Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.

Anche gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture, a patto che si riducano di almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192/2005. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
 
Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici
Sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, e quindi esclusi dalla DIA, le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici e le installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Per questi lavori sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici tutelati.
 
Nella versione definitiva del decreto viene specificato che le suddette disposizioni si applicano fino all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima.

Alcune regioni - ricordiamo - hanno già legiferato in questo senso: la Basilicata esclude dai computi i maggiori spessori di murature esterne e solai e i maggiori volumi necessari al miglioramento dell’isolamento termico ed acustico ( leggi tutto ). In Lombardia l’involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette ai limiti di fabbisogno di energia previsti dalle disposizioni regionali, non saranno considerati nei computi, a condizione che vi sia una riduzione di almeno il 10% rispetto ai limiti previsti dalle norme regionali ( leggi tutto ).
 
Non si può in ogni caso derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
 
Infine, per realizzare impianti di cogenerazione sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Anche in questo caso, all’espressione “impianti di cogenerazione ad alto rendimento” è stato sostituito il riferimento ad impianti “di potenza termica inferiore ai 300 MW”.
Le più lette