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Basilicata: norme per il risparmio energetico

Basilicata: norme per il risparmio energetico

In arrivo i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Vedi Aggiornamento del 14/04/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 14/04/2011
29/02/2008 - Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e bonus volumetrici per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del Capo IV della Finanziaria regionale della Basilicata (LR n. 28 del 28 dicembre 2007), volto alla riduzione del costo dell’energia e all’attenuazione delle emissioni inquinanti e climalteranti. In attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, e nel rispetto del Dlgs. 192/2005 e s.m.i., la Basilicata intende promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. L’articolo 10 prevede che la Regione disciplini: - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; - l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione; - i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici; - le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria; - i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria;. Sono previste, inoltre, campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali e degli operatori del settore, e forme di incentivazioni economiche per i cittadini. L’articolo 11 prevede che lo spessore delle murature esterne, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e i maggiori volumi e superfici necessari al miglioramento dell’isolamento termico ed acustico, non sono considerati nei computi, per la parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Ciò vale anche per le altezze massime, le distanze dai confini, tra gli edifici e dalle strade. Per gli edifici esistenti valgono gli stessi limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate e murature e con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. I Comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. I Comuni possono, inoltre, promuovere la chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis. Premi di cubatura o di Superficie utile lorda potranno essere assegnati per la realizzazione di complessi insediativi ed interventi edilizi ecocompatibili caratterizzati da standard abitativi atti a migliorare il benessere psicofisico dei residenti. Tra gli interventi rientrano: - moduli solari termici o impianti di geotermia per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento; - moduli fotovoltaici integrati nell’involucro dell’edificio o impianti alimentati da biomasse e biogas; - involucri edilizi e solai realizzati con materiali isolanti; - sistemi di captazione, filtraggio e riutilizzo delle acque meteoriche; - pavimentazioni esterne realizzate con elementi filtranti. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della LR 28/2007, la Giunta regionale: - definirà le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione; - detterà disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici; - definirà i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile; - disciplinerà l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore; - promuoverà la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
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