
Valle d’Aosta: certificazione e catasto energetico
RISPARMIO ENERGETICO
Valle d’Aosta: certificazione e catasto energetico
Metodologia di calcolo semplificata per particolari destinazioni d’uso
Vedi Aggiornamento
del 08/11/2010
16/04/2008 - È stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il disegno di legge “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”.
Il provvedimento disciplina le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori. Viene istituito, inoltre, un catasto energetico degli edifici e vengono fissati gli obiettivi per il miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio e le forme di incentivazione economica.
Una successiva delibera individuerà i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche, differenziate in funzione della destinazione d’uso e della complessità degli edifici. Sarà determinato, inoltre, il sistema delle classi di prestazione energetica e i relativi limiti, in modo da favorire interventi di riqualificazione per passare ad una classe migliore.
L’attestato di certificazione energetica, predisposto a cura del costruttore, è obbligatorio per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione e nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti e può essere dimostrato mediante un’apposita targa posta in luogo visibile al pubblico.
La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione estiva ed invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale. Per particolari destinazioni d’uso o per edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni consumi, è consentito l’utilizzo di una metodologia di calcolo semplificata. L’attestato di certificazione energetica deve essere allegato ai contratti di locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari.
L'attestato di certificazione energetica può essere rilasciato da un soggetto accreditato ed estraneo alla progettazione e alla direzione lavori e ha una validità temporale di dieci anni dalla data di rilascio. Deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Per gli edifici esistenti, va corredato dai suggerimenti per il miglioramento della prestazione energetica. Inoltre, le prestazioni possono essere riferite ad un uso standardizzato dell’edificio o alle sue reali modalità di utilizzo.
Possono diventare certificatori i soggetti in possesso di:
- laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell’energia, di termotecnica e di energetica;
- frequenza di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva, progettazione energetica di edifici e di impianti, diagnosi energetiche. Ulteriori requisiti sono richiesti per la certificazione degli edifici non residenziali.
I certificatori accreditati in altre Regioni o all’estero, possono accreditarsi in Valle d’Aosta previa richiesta alla Regione e verifica della sussistenza dei requisiti da parte della Regione.
Al fine di conoscere ed aggiornare periodicamente la situazione del parco edilizio, sarà costituito il catasto energetico degli edifici. Sulla base dei dati del catasto, saranno stabiliti gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e le relative scadenze temporali; i proprietari di edifici saranno obbligati ad effettuare i conseguenti interventi entro le scadenze stabilite.
I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove possibile, gli interventi necessari per permettere la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, la termoregolazione per ogni ambiente, la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.