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Certificazione energetica: i decreti attuativi del 192 sono ancora in tempo?

Certificazione energetica: i decreti attuativi del 192 sono ancora in tempo?

Saranno un riferimento per le norme regionali, ma molte Regioni hanno già un proprio sistema di certificazione

Vedi Aggiornamento del 13/07/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 13/07/2009
04/02/2008 - Stanno per arrivare sulla scrivania del Ministro dello Sviluppo Economico i pareri di CNR, ENEA e Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) sui decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 in materia di certificazione energetica degli edifici. Successivamente i documenti saranno sottoposti all’esame della Conferenza unificata per l’intesa. Sono stati messi a punto due Decreti del Presidente della Repubblica: il primo in attuazione delle lettere a), b) il secondo in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs.192/2005. Il primo DPR riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; il secondo DPR definisce i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica. Un Decreto Ministeriale, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs.192/2005 definisce invece le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici; le famose Linee guida nazionali , sono allegate a quest’ultimo Decreto Ministeriale. Il DM fornisce, inoltre, alcune indicazioni relative ai costi della certificazione. Il pacchetto costituisce un ulteriore riferimento per la stesura dei provvedimenti regionali che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi nazionali attraverso una programmazione che tenga conto delle diverse specificità, opportunità e condizioni economiche e sociali; allo stesso tempo i decreti forniscono i riferimenti minimi necessari affinché le diverse norme regionali siano coerenti con il sistema nazionale. Abbiamo chiesto all’ingegner Vincenzo Lattanzi del Dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico dell’ENEA di Bari, nonchè membro del Comitato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico per la stesura dei decreti attuativi del Dlgs.192/2005 e s.m.i., di illustrarci in anteprima i contenuti dei decreti. Edilportale: Le Linee guida arriveranno con un ritardo di quasi due anni; nel frattempo le Regioni hanno messo a punto proprie norme e procedure di certificazione. Secondo lei ciò comporterà problemi di disomogeneità sul territorio nazionale o sarà invece utile avere una procedura specifica per ciascuna realtà regionale? Vincenzo Lattanzi: Il Dlgs 192 e s.m.i. ha rimandato ad un decreto attuativo da emanarsi entro 180 giorni, l’emanazione di linee guida nazionali, valide fino a quando ciascuna Regione o Provincia Autonoma non avrà emanato un proprio provvedimento legislativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE. Anche se sono passati più di due anni, c’è comunque da evidenziare che il D.Lvo 29/12/2006 n. 311 ha costituito una tappa di avvicinamento alla stesura delle linee guida nazionali estendendo la certificazione energetica agli edifici esistenti, anche se solo nei trasferimenti a titolo oneroso, ed introducendo l’attestato di qualificazione energetica anche ai fini delle detrazioni fiscali del 55%, di cui ad oggi da fonti MSE ricaviamo il dato importante di circa 70.000 attestati di qualificazione redatti. In tal senso hanno operato e stanno operando alcune Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana) e Province Autonome (Bolzano, Trentino Alto Adige), proponendo ciascuna un proprio sistema di certificazione. Il Decreto ministeriale dovrà indicare gli indirizzi da seguire al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale. L’inconveniente maggiore deriverebbe dal fatto che ogni Regione potrebbe adottare “un sistema di certificazione energetica” diverso, adottare diversi sistemi e procedure di certificazione, diverse metodologie di calcolo, sottoponendo i cittadini delle diverse Regioni ad un trattamento non uniforme. Potendo ogni Regione legittimamente legiferare, difatti si assiste ad un proliferare di schemi e procedure di certificazione non omogenee tra loro, che, con ogni probabilità, creeranno confusione, con il rischio che ad edifici con la stessa prestazione energetica sia attribuita una classe energetica diversa a seconda della Regione in cui si trovano. Occorre evitare che la certificazione diventi uno strumento poco efficace, solo formale e non trasparente per il cittadino. Gli unici punti di convergenza e condivisione riscontrati sono i seguenti: 1. La suddivisione delle classi di efficienza energetica in sette classi da A a G; 2. L’utilizzo di un descrittore in kWh/m2 anno come rapporto tra il Fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell’unità immobiliare. Spetta al Ministero dello Sviluppo Economico stabilire un equilibrio tra il livello di regolamentazione centrale e quello periferico. Se la certificazione energetica aspira a rappresentare uno strumento di mercato più ampio, che riguardi anche i servizi energetici, spetta al MSE regolamentare questo mercato definendo principi generali che devono essere poi tradotti in atti regionali, che riguarderanno gli aspetti di natura procedurale ed amministrativa. In merito alle procedure attuative, il decreto fissa elementi di flessibilità che le Amministrazioni regionali possono utilizzare per la stesura di provvedimenti più aderenti alle specificità territoriali. Tali elementi riguardano: - la metodologia di calcolo della prestazione energetica se, a parità di condizioni, i risultati raggiunti con le metodologie regionali non si discostano di oltre il 5% dai risultati a cui si perviene con l’utilizzo delle metodologie fissate a livello nazionale; - il sistema di classificazione degli edifici, se questo può esprimere più efficacemente ai cittadini la convenienza tecnico economica ad intervenire per migliorare la prestazione energetica, fermo restando l’obbligo di una omogenea rappresentazione della valutazione energetica dell’edificio in ambito nazionale; - le procedure di rilascio dell’attestato di certificazione energetica, anche diverse da quelle fissate a livello nazionale. Edilportale: Quali sono i metodi di calcolo previsti dai decreti? Sono differenziati per nuove costruzioni e edifici esistenti? Il metodo di calcolo Docet di Enea-Cnr è tra questi? Come funziona? Vincenzo Lattanzi: Il Dpr di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 fissa le metodologie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che devono essere conformi alle norme tecniche UNI, definite sulla base delle norme tecniche nazionali e di quanto predisposto dal CEN a supporto della direttiva 2002/91/CE, ed ai loro successivi aggiornamenti ed integrazioni, previo decreto di recepimento del Ministero dello sviluppo economico. Le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, finalizzate poi alla certificazione degli edifici, sono riportate nelle <>. Infatti, oltre alle metodologie di cui in precedenza, sono previsti metodi semplificati finalizzati a ridurre gli oneri a carico dei cittadini, in base a quanto disposto all’articolo 6, comma 9, dello stesso decreto legislativo. Le metodologie di determinazione della prestazione energetica degli edifici prevedono, quindi, una pluralità di criteri affinchè siano: - adottabili, in modo alternativo, in funzione della tipologia dei dati di partenza (per esempio: nuove costruzioni o costruzioni esistenti); - utilizzabili in modo integrato e sequenziale in funzione del livello di accuratezza, con una logica di approfondimento e affinamento successivo, commisurato alle specifiche esigenze degli utenti. Sono quindi considerati un “Metodo calcolato di progetto”, rigoroso e completo, obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, e “Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio” utilizzabili per gli edifici esistenti, con tre diversi livelli di complessità, in relazione agli usi e alle dimensioni degli edifici. Il “Metodo calcolato di progetto”, si basa sull’utilizzo di norme UNI, definite sulla base delle più recenti norme tecniche europee. Per questa applicazione il Comitato Termotecnico italiano metterà a disposizione un foglio di calcolo che costituisce un riferimento per i software commerciali e per eventuali controversie. I “Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio” sono differenti in base al livello di approfondimento: si va dal rilievo con strumentazioni, all’utilizzo del software DOCET realizzato da Enea e Itc-Cnr, ad un sistema semplificato illustrato dal Decreto.
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