
Certificazione energetica: attestato al via dal 1° luglio
NORMATIVA
Certificazione energetica: attestato al via dal 1° luglio
L’obbligo scatta per gli edifici di oltre 1000 mq oggetto di compravendita. A breve le Linee Guida nazionali
Vedi Aggiornamento
del 08/02/2008
29/06/2007 - Dal 1° luglio il certificato energetico diventa obbligatorio per tutti gli edifici oltre i 1000 mq di superficie che saranno immessi sul mercato immobiliare.
La scadenza è prevista dal Dlgs 311/2006 , che ha modificato il Dlgs 192/2005 , e che fissa l'entrata in vigore dell’obbligo di certificazione secondo il seguente calendario:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007 , per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008 , per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Inoltre, sempre dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio, entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
Già dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali e agli incentivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
Sarebbe intanto imminente la pubblicazione delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici, secondo quanto ha annunciato sabato scorso Filippo Bubbico, sottosegretario allo Sviluppo Economico, nel corso dell’Assemblea dell’Andil-Assolaterizi.
Si tratta, ricordiamo, del provvedimento di attuazione del Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, in corso di definizione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che definirà le prestazioni oggetto di certificazione, il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato.
Lo scorso 20 giugno - fanno sapere dalla segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico - i dirigenti ministeriali hanno incontrato una delegazione di rappresentanti regionali per ascoltare il loro parere in materia. In tale ambito è emersa una dialettica maggiore tra le Regioni stesse che con il Ministero, soprattutto riguardo ai soggetti che saranno chiamati ad operare come certificatori e sul loro riconoscimento sul territorio nazionale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con gli altri Ministeri competenti, intende trasmettere a breve termine lo schema del provvedimento alla Conferenza unificata, come previsto dall’iter di approvazione.
Allo stato attuale, in attesa delle Linee Guida, il Dlgs 311/2006 ha stabilito che l’attestato di certificazione energetica sia sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica prevista da apposito regolamento comunale, purchè antecedente all’8 ottobre 2005. L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. La mancanza dell’attestato rende inefficace la dichiarazione di fine lavori.
L’attestato di qualificazione energetica (e l’equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune) è valido per un anno a partire dall’emanazione delle Linee guida nazionali.