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Evoluzione del D.Lgs. 192/2005. Verifiche tecnico-costruttive
di Andrea Campioli, Simone Ferrari, Monica Lavagna - Politecnico di Milano, Dipartimento BEST

Evoluzione del D.Lgs. 192/2005. Verifiche tecnico-costruttive

Modifiche al regime transitorio in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici

Vedi Aggiornamento del 29/06/2007
di Andrea Campioli, Simone Ferrari, Monica Lavagna - Politecnico di Milano, Dipartimento BEST
Vedi Aggiornamento del 29/06/2007
14/02/2007 - La pubblicazione delle disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 192/2005 ( decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 ) modifica le regole del regime transitorio, in attesa dei decreti attuativi e dello schema per la certificazione energetica degli edifici. Rimane ambiguo il quadro di riferimento delle modalità di calcolo e verifica, mentre vengono proposti nuovi valori limite e prescrizioni prestazionali che impongono maggiore attenzione alle scelte tecnico-costruttive. A più di un anno e mezzo di distanza dall’emanazione del D.Lgs. 192 del 2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (vedi articolo “Gli involucri edilizi e il rendimento energetico degli edifici”, Costruire in laterizio, n. 111, giu. 2006), mentre erano attesi i decreti attuativi e i criteri generali per la certificazione energetica, è stato invece emanato il D. Lgs. 311/06 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, tramite il quale vengono apportate delle modifiche alle prescrizioni già presenti nel primo decreto, soprattutto a quelle inerenti i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Attestato di qualificazione energetica versus certificazione energetica Per gli edifici di nuova costruzione viene introdotta, a partire da subito, l’obbligatorietà di un attestato di qualificazione energetica da presentare al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. È responsabilità del direttore lavori asseverare sia l’attestato di qualificazione energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto e alla relazione tecnica. La procedura per il calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento da dichiarare nell’attestato deve fare riferimento a norme tecniche, in particolare ai metodi elaborati in ambito CEN, elencati nell’allegato M, e in particolare alla norma UNI EN 832 per gli edifici residenziali e alla norma UNI EN ISO 13790 per gli altri edifici. Per gli edifici esistenti viene imposto l’obbligo della certificazione energetica al momento della vendita dell’immobile, con tre soglie temporali: a decorrere dal 1 luglio 2007 per gli edifici con superficie utile superiore ai 1000 m2, a decorrere dal 1 luglio 2008 per gli edifici con superficie utile inferiore ai 1000 m2 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 luglio 2009 per le singole unità immobiliari. Resta aperto il problema del riconoscimento dei soggetti abilitati a produrre le certificazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (a cura del direttore lavori) o da “una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005”. Le procedure comunali decadranno con l’entrata in vigore delle Linee guida nazionali. Al di là dunque dei Comuni che avevano già legiferato in materia, non sono state abilitate figure a emettere la certificazione energetica, per cui tutto rimane in sospeso (nonostante la direttiva europea imponesse l’entrata in vigore della certificazione energetica a partire già da gennaio 2006). Altra questione aperta è quella della messa a punto di una metodologia “nazionale” per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. All’estero, in attesa dell’emanazione del regolamento definitivo in materia di certificazione energetica, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Belgio hanno partecipato al progetto internazionale “Impact” (IMproving energy Performance Assessments and Certification schemes by Tests), che aveva come obiettivo quello di testare sistemi di certificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso casi pilota e di derivare da tali applicazioni delle raccomandazioni per migliorare tool, schemi di certificazione, oltre che modalità per la formazione degli esperti accreditati e per la comunicazione delle informazioni tra il settore tecnico e l’utenza che utilizzerà l’edificio. Nel caso specifico della Spagna, tale progetto si sta attualmente concentrando sulla certificazione di sedici edifici, di cui undici residenziali, applicando due differenti software di calcolo: il codice EPA-NR e la sua versione per il residenziale EPA-ED, e il codice LIDER- CALENER, che sarà il tool ufficiale in Spagna per il residenziale e il terziario di piccole dimensioni, mentre per quello di grandi dimensioni si utilizzerà sempre il programma di calcolo CALENER basato però sul più sofisticato codice DOE2.2. L’obiettivo è comunque quello di mettere a disposizione a livello nazionale uno strumento condiviso, sotto forma di software, utilizzabile dai certificatori (e dai progettisti). In Italia, la mancata emanazione dei decreti contenenti i criteri generali e le metodologie di calcolo per la certificazione energetica degli edifici, sta determinando una proliferazione di strumenti e metodi messi a punto da diversi soggetti, con l’inevitabile risultato di provocare disorientamento negli utenti finali, che ancora non hanno maturato una grande esperienza sul fronte della certificazione energetica degli edifici e sugli aspetti energetici del costruire in generale. E il decreto “correttivo”, che si limita a demandare alle Regioni l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto stesso, non ha certo posto le basi per una soluzione del problema all’interno di una quadro di riferimento coordinato a livello nazionale. Su questo fronte la direttiva 2002/91/CE prevede la possibilità di calcolare il rendimento energetico degli edifici in base a una metodologia, che può anche essere differenziata a livello regionale”, ma sottolinea chiaramente anche come ogni interpretazione locale debba fare riferimento a “un’impostazione comune” allo scopo di creare un contesto omogeneo che renda l’informazione sul rendimento energetico degli edifici “un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario”. Nella direttiva si fa quindi riferimento allo sviluppo di metodologie di calcolo che portino a una armonizzazione delle procedure a livello comunitario. In effetti il CEN ha elaborato in questi anni una serie di norme di riferimento per gli stati europei: le norme già disponibili sono quelle relative al calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento (la norma UNI EN 832 per gli edifici residenziali e la norma UNI EN ISO 13790 per gli altri edifici), al calcolo della trasmittanza termica di finestre e chiusure (UNI EN ISO 10077-1), al calcolo del coefficiente di perdita per trasmissione per determinare la prestazione termica degli edifici (UNI EN 13789) e al calcolo delle portate d’aria negli edifici residenziali per la ventilazione (UNI EN 13465). Sono inoltre disponibili le norme per il calcolo dei ponti termici (UNI EN ISO 10211-1, UNI EN ISO 10211-2, UNI EN ISO 14683). Molte altre norme tecniche sono in via di definizione. In allegato la versione originale dell’articolo con i dettagli relativi a: - Metodi di calcolo e risultati attesi - I dati per il calcolo energetico e le prestazioni di prodotto - Indicazioni prestazionali Per informazioni: [email protected]
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