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Liguria: approvata nuova legge sull’attività edilizia

Liguria: approvata nuova legge sull’attività edilizia

Più snelle e chiare le procedure di rilascio dei titoli abilitativi

Vedi Aggiornamento del 11/07/2008
Vedi Aggiornamento del 11/07/2008
04/06/2008 - È stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale della Liguria la legge regionale sulla “Disciplina dell’attività edilizia” che, nel territorio ligure, sostituirà la parte I del Testo Unico Statale.
 
Spiega l’assessore regionale all’urbanistica Carlo Ruggeri: “Si tratta di una legge di evidente rilevanza per gli operatori pubblici e privati, ma anche per i cittadini liguri, che disciplina essenzialmente le tipologie di interventi edilizi, i procedimenti per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, le modalità di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi. La legge si rifà ai principi e alle disposizioni del Testo Unico statale, ma al tempo stesso introduce significative semplificazioni ed innovazioni.
 
I contenuti della legge sono scaturiti da una complessa attività di elaborazione, iniziata nella precedente legislatura, e portata a compimento attraverso il preventivo confronto con i vari soggetti interessati all’applicazione della normativa: Comuni, Province, Ordini e Collegi professionali e costruttori (Ance).
 
La legge approvata punta a semplificare la complessiva disciplina dell’attività edilizia ed, in particolare, di chiarire i casi in cui è prescritto il permesso di costruire, introducendo la più semplice “comunicazione di inizio lavori” per quegli interventi di minore rilevanza.
 
“Gli obiettivi fondamentali della legge - afferma l’assessore regionale all’urbanistica Carlo Ruggeri - sono quelli della semplificazione e della chiarezza. Si semplifica fino a ridurre al minimo la procedura, per gli interventi “minori” sugli edifici esistenti, e si riserva, invece, il ruolo decisivo della pubblica amministrazione per le nuove costruzioni. In realtà - precisa l’assessore Ruggeri - in questo modo si chiamano tutti gli “attori” ad assumersi direttamente alcune responsabilità: il privato, quando gli si richiede una semplice comunicazione per piccoli interventi interni; il libero professionista, quando deve assumere la responsabilità di una dichiarazione (V.I.A.); il pubblico amministratore, quando è presente un elemento discrezionale per il rilascio di permessi di costruire.”
 
 
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