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Leasing immobiliare in pool, società obbligate in solido

Leasing immobiliare in pool, società obbligate in solido

Agenzia delle Entrate: le società di leasing sono tenute alla registrazione di un unico contratto di locazione

Vedi Aggiornamento del 06/02/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 06/02/2009
20/11/2008 - Le società di leasing partecipanti in pool alle locazioni finanziarie immobiliari sono tenute alla registrazione di un unico contratto di locazione e sono solidamente obbligate al pagamento per intero dell’imposta di registro dovuta.
 
È l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 443/E del 17 novembre si è pronunciata sull’istanza di interpello sul trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, delle locazioni finanziarie immobiliari in pool, basata sulla Legge 212/2000.
 
La questione è stata posta da un esercente istituzionale di attività di locazione finanziaria nel settore immobiliare, che per diversificare il rischio stipula contratti di leasing immobiliare in pool con altre banche o soggetti finanziari. Le banche assumono la posizione contrattuale di concedenti, diventando quindi titolari di diritti e obblighi in base alla quota di partecipazione al pool. La controparte assume invece il ruolo di utilizzatore.
 
L’esercente, che possedendo più di 100 unità immobiliari è tenuto alla registrazione del contratto di locazione finanziaria in via telematica, così come le altre società concedenti, chiede se per i contratti aventi a oggetto immobili strumentali ogni società concedente può eseguire autonomamente la registrazione telematica in relazione alla propria quota e versare poi l’imposta di registro in base ai canoni pattuiti.
 
Secondo l’istante, che prende a supporto il Dpr 131/1986, le parti contraenti sono obbligate alla registrazione del contratto di leasing immobiliare in termine fisso e a versare l’imposta di registro in misura proporzionale. Nel leasing immobiliare ogni concedente o utilizzatore può assumere la qualifica di utente del servizio telematico, potendo quindi agire autonomamente.
 
Secondo la direzione il leasing finanziario è caratterizzato dalla trilateralità del rapporto contrattuale. Il concedente, cioè l’impresa di leasing, si frappone tra fornitore e utilizzatore del bene. La locazione finanziaria può essere stipulata con una sola società di leasing o con un pool di società. Viene quindi stipulato un unico contratto nei confronti dell’utilizzatore e le banche, o istituti di intermediazione, assumono la finzione di concedente.
 
In base alla Legge 248/2006 tutti i contratti di locazione aventi a oggetto immobili strumentali esenti o soggetti a Iva, secondo il Dpr 633/1972, sono soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso e scontano l’imposta proporzionale di registro. Le parti contraenti sono obbligate al pagamento in solido, esiste cioè una pluralità di soggetti passivi cui ci si può rivolgere per soddisfare l’intero interesse del creditore. Il principio è applicabile anche all’imposta di registro.
 
L’obbligo di pagamento riguarda l’intera imposta di registro dal momento che il contratto posto in essere è unico; nei rapporti interni resta valido il diritto di rivalsa. I contratti devono essere registrati a cura delle parti contraenti entro 30 giorni dalla data degli atti. La modalità telematica è obbligatoria, indipendentemente dal numero di immobili posseduti dal soggetto obbligato, se il conduttore agisce nell’esercizio di impresa.
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