
Compravendite senza attestato energetico: la UE chiede chiarimenti
RISPARMIO ENERGETICO
Compravendite senza attestato energetico: la UE chiede chiarimenti
L’Italia dovrà fornire informazioni sull’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005
Vedi Aggiornamento
del 25/11/2010
13/11/2008 - La Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
È questa la risposta fornita dal Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs all’eurodeputata Monica Frassoni che chiedeva alla Commissione di verificare la compatibilità dell’art. 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 con l’art. 7 della direttiva 2002/91 (e con lo spirito dell’intera direttiva), dal momento che il suddetto art. 35 rende più difficile l’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio.
Ricordiamo che la legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 . Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.
Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.
Ricordiamo infine che, per effetto del Dlgs 311/2006 , lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso.