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Compravendite immobiliari, abrogato il valore normale

Compravendite immobiliari, abrogato il valore normale

Dopo la messa in mora dell’Italia arriva l’emendamento al disegno di legge comunitaria

Vedi Aggiornamento del 26/05/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 26/05/2009
29/01/2009 - In Italia non sarà più possibile calcolare l’Iva sulla base di un indicatore stimato anziché del valore indicato in fattura. Lo ha stabilito un emendamento al disegno di legge comunitaria 2008 dopo la messa in mora dell’Italia da parte dell’Unione Europea.
 
Negli accertamenti sulle compravendite immobiliari non ci si potrà quindi riferire ai valori di mercato, fissati periodicamente dall’Agenzia del Territorio. Questi importi saranno soppiantati dalle cifre ufficiali indicate da Catasto. Le presunzioni automatiche tornano ad essere semplici e devono essere dimostrate dall’ufficio. Lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il valore normale avrà cioè carattere di mero indizio e non potrà implicare accertamenti automatici in capo alle imprese.
 
Se i beni trasferiti si trovano fuori dal territorio dell’Unione Europea i compensi percepiti dagli agenti italiani saranno fuori dal campo di applicazione dell’Iva. È innalzata a 10 mila euro la soglia al di sotto della quale le operazioni effettuate da soggetti assimilabili a consumatori finali non sono considerati acquisti intracomunitari e diventano imponibili. Sale poi a 35 mila euro il limite sotto il quale le operazioni di rappresentanti di altri Paesi europei in Italia nei confronti di consumatori finali non sono considerate intracomunitarie.
 
L’emendamento proposto dal Governo modifica Il Dpr 633/1972 sull’istituzione e la disciplina dell’Iva, intervenendo sulle modalità di quantificazione della base imponibile nelle cessioni gratuite, nella destinazione di beni ad attività esterne a quelle di impresa e nelle assegnazioni ai soci. L’importo su cui calcolare l’imposta sarà dato dal prezzo d’acquisto o dal costo dei beni e non dal valore normale.
 
In questo modo diventa possibile il riversamento dell’Iva detratta su beni che vengono distratti dall’impiego nell’impresa così che il beneficiario non risulti avvantaggiato rispetto al consumatore finale. Nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
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