
Infortuni, la denuncia spetta al datore di lavoro
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SICUREZZA
Infortuni, la denuncia spetta al datore di lavoro
Ministero del Lavoro: sanzioni per omissione o tardiva presentazione
Vedi Aggiornamento
del 12/05/2009
Vedi Aggiornamento del 12/05/2009
24/02/2009 - Spetta al datore di lavoro l’obbligo di trasmettere all’Inail la denuncia di malattia professionale, anche nel caso in cui il lavoratore abbia presentato il certificato medico direttamente all’ufficio assistenziale. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro , con risposta all’istanza di interpello 5/2009 del 6 febbraio.
La tardiva trasmissione della denuncia comporta una sanzione che oscilla tra i 1290 e i 7745 euro, essendo prevista però anche l’applicazione ridotta di 2580 euro, così come previsto dal Dpr 1124/1965 . In base alle disposizioni vigenti la presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro in caso di infortunio e malattia professionale costituisce l’atto necessario per l’attivazione della procedura e l’erogazione del servizio assistenziale.
La presentazione della documentazione effettuata dal lavoratore non esime il suo titolare dall’inoltro della denuncia. Gli adempimenti del datore di lavoro avverranno in seguito su richiesta dell’Inail. Ciò significa che l’obbligo di denuncia e la relativa sanzione per omissione o tardiva presentazione è subordinato alla richiesta del certificato medico da parte dell’Inail.
Per l’espletamento di tutti gli adempimenti il datore di lavoro ha a disposizione 5 giorni dal momento della ricezione della richiesta di denuncia. La sanzione, ha confermato il Ministero, può essere irrogata anche per la tardiva presentazione della denuncia di malattia professionale a condizione che, unitamente alla richiesta, l’Inail abbia inoltrato anche la copia del certificato medico sanitario.
Norme correlate
Istruzioni ministeriali 06/02/2009 n.5
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - D.lgs. 124/2004, denuncia tardiva all'Inail della malattia professionale, ex art 53 DPR 1124/1965
Decreto Pres. Repubblica 30/06/1965 n.1124
T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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