
Abusi in edilizia sovvenzionata, è concussione
LAVORI PUBBLICI
Abusi in edilizia sovvenzionata, è concussione
Cassazione: il costruttore è un incaricato di pubblico servizio
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del 02/07/2009
16/04/2009 - Più rigidi i provvedimenti contro gli abusi nell’edilizia convenzionata. Rischia una condanna per concussione l’imprenditore edile che gonfia il prezzo rispetto a quello previsto nella convenzione. Lo ha sancito la Cassazione , che con la sentenza 15690/2009 del 14 aprile ha accolto il ricorso della Procura di Bari.
Nel 2006 la Corte d’appello di Bari aveva riformato il giudizio del Tribunale di Trani, assolvendo un imprenditore edile che aveva chiesto somme superiori al prezzo della convenzione con la minaccia di non consegnare l’appartamento. La convenzione per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia agevolata conferiva all’imprenditore un incarico di pubblico servizio.
Secondo la Corte distrettuale i versamenti in nero erano avvenuti in fase precontrattuale, quando il venditore non era ancora obbligato e il compratore non aveva assunto nessun diritto. Il compratore sarebbe stato inoltre libero di non aderire alla proposta illecita. Si sarebbe potuta ipotizzare quindi l’ipotesi di corruzione o abuso d’ufficio, ma non quella di concussione.
Le motivazioni addotte sono parse illogiche dal momento che lo scopo dell’edilizia sovvenzionata è proprio quello di immettere sul mercato case a prezzo inferiore per rispondere all’esigenza abitativa di tutte le fasce di reddito. In base alla convenzione con cui si impegna a vendere al prezzo concordato con l’ente pubblico, il costruttore assume il ruolo di incaricato di pubblico servizio. L’inserimento in graduatoria legittima l’acquirente alla contrattazione.
È considerata quindi illecita la richiesta di un prezzo superiore, non corrispondente a lavori aggiuntivi. A causa dell’abuso di posizione dominante si può configurare il reato di concussione.