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Distanze tra costruzioni, il parere della Cassazione

Distanze tra costruzioni, il parere della Cassazione

Risarcimento del danno senza ripristino della situazione preesistente per la sola violazione delle altezze

Vedi Aggiornamento del 20/05/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/05/2010
02/07/2009 - La violazione delle altezze non comporta la demolizione dell’edificio. Si è pronunciata in questo senso la Corte di Cassazione , che con la Sentenza 1073/2009 è stata chiamata a pronunciarsi in merito alle distanze tra le costruzioni, con un riferimento particolare ai regimi di tutela del danno.
 
La Cassazione ritiene integrative del Codice Civile le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra fabbricati in rapporto all'altezza, che regolano la misura dello spazio tra le costruzioni attraverso varie modalità come la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza e distanza tra di edifici.
 
Al contrario le norme che disciplinano solo l’ altezza degli edifici tutelano il valore economico della proprietà dei vicini, oltre che l'interesse pubblico di ordine igienico ed estetico.
 
Nell’ambito dei regolamenti edilizi locali le norme per completare, rafforzare e armonizzare la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico integrano le disposizioni contenute negli articoli 873 e seguenti del Codice Civile. In caso di violazione sussiste, a favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino.
 
Le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici , quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità e la conservazione dell'ambiente, non rivestono un ruolo simile. La violazione da quindi origine a un tipo di tutela che si limita al risarcimento del danno subito.
 
Durante il contenzioso analizzato dalla Cassazione, sorto tra proprietari di fondi confinanti, un soggetto chiedeva la demolizione del fabbricato in fase di realizzazione in violazione delle norme sulle distanze. Di parere opposto i convenuti, che sostenevano la conformità dell’edificio alla normativa edilizia e urbanistica.
 
Una volta accertata la violazione delle norme sull’altezza, ma non di quelle sulle distanze, la Cassazione ha deciso quindi per il risarcimento del danno, senza il ripristino della situazione precedente.
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