
Sicurezza sul lavoro, il ddl correttivo riduce le sanzioni
NORMATIVA
Sicurezza sul lavoro, il ddl correttivo riduce le sanzioni
Responsabilità del manager senza condotta colposa dell’infortunato forse contraria a norme Ue
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del 02/09/2009
29/05/2009 - Prosegue in Senato l’analisi del disegno di legge contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 81/2008 , che regola salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ddl interviene su molti punti del decreto, ma in particolare sul sistema sanzionatorio per il raggiungimento di standard sempre più elevati. Nonostante la flessione del numero di infortuni registrata nell’ultimo anno, gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare un fattore di criticità che ha reso necessario la risoluzione di una serie di difficoltà applicative.
Nell’esame del 26 maggio in Commissione Giustizia la Senatrice Pdl Gallone ha fatto notare come le sanzioni più gravi previste dal testo in vigore siano state ridotte di un terzo per quanto riguarda la detenzione, fissata dai 4 agli 8 mesi, e di circa la metà per l’ammenda pecuniaria. In base agli articoli da 31 a 36, che modificano il decreto legislativo dal 55 al 60, dai 15 mila o 45 mila euro si passa a un minimo di 10 mila e un massimo di 40 mila. Aggravate le sanzioni per i progettisti, passando da uno a sei mesi di arresto. Quella pecuniaria, fissata da 600 a 2 mila euro, cresce da 1.500 a 6 mila euro.
Le sanzioni non si applicano più all’insieme delle violazioni all’adempimento degli obblighi per la valutazione dei rischi o la nomina del responsabile per la prevenzione, ma solo nel caso di totale omissione degli adempimenti. Diversamente da quanto stabilito nel testo precedente, l’ipotesi di totale omissione si applica anche alla mancata formazione del responsabile e nomina del medico competente. Tutto per evitare che la responsabilità del manager sia esclusa dal rispetto di prescrizioni formali. Sono punite con la sola ammenda le irregolarità parziali inerenti al documento di valutazione del rischio. In generale mentre diminuiscono le ammende, restano invariate le pene detentive.
La portata dei correttivi operata dal ddl è stata oggetto anche di un approfondimento in Commissione permanente Lavoro e Previdenza Sociale , che il 20 maggio ha messo in luce la delicatezza della materia trattata.
Nello stesso giorno in Commissione permanente Igiene e Sanità il relatore del Pdl Michele Saccomanno ha espresso apprezzamento per la delega al Governo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ferma restando la potestà legislativa delle Regioni, che hanno bocciato il testo. È stato invece chiesto di chiarire se la corretta applicazione di norme tecniche e buone prassi, così come l’impiego di macchine con marchio CE esimano da responsabilità civili e penali in base alla presunzione di conformità. Segnalata inoltre la disposizione in base alla quale sarebbe ammissibile la responsabilità del datore di lavoro solo in mancanza di una condotta colposa da parte del soggetto infortunato. Punto probabilmente non conforme alla Direttiva Europea 89/391/CE .