
Beni culturali, annullamento solo per illegittimità
NORMATIVA
Beni culturali, annullamento solo per illegittimità
Impossibile per la Soprintendenza il riesame delle valutazioni tecnico-discrezionali in fase di autorizzazione
Vedi Aggiornamento
del 21/10/2009
27/08/2009 - Ai sensi del Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo 42/2004 , la Soprintendenza può esercitare, nei confronti di una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Ente delegato, esclusivamente un potere di annullamento per motivi di legittimità. Lo ha affermato il Tar Campania con la Sentenza 3672/2009 del 2 luglio scorso.
Il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni culturali, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve intendersi quale espressione del generale potere di vigilanza, che il legislatore ha riconosciuto allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali in materia di gestione del vincolo.
La Soprintendenza, infatti, non deve compiere un riesame delle valutazioni tecniche e discrezionali che hanno portato il soggetto preposto alla tutela del vincolo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dal momento che questo comporterebbe una sovrapposizione tra due diverse e distinte valutazioni di merito.
Secondo il Codice dei Beni Culturali l’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di rilascio, l’amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, che avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.