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Detrazione fiscale 55%: semplificate le procedure

Detrazione fiscale 55%: semplificate le procedure

Modificato il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sulla riqualificazione energetica degli edifici

Vedi Aggiornamento del 09/11/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 09/11/2009
28/09/2009 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009, il  DM del 6 agosto 2009 , recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”. Si tratta del decreto modificativo del  DM 19 febbraio 2007 , e finalizzato a semplificare le procedure per la detrazione del 55%, previsto dalla  legge 2/2009  di conversione del DL 185/2008 anticrisi. 


Il nuovo decreto  - pubblicato con sette mesi di ritardo - modifica in primo luogo gli  adempimenti  per usufruire della detrazione: l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, oltre a poter essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, potrà anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, prevista dalla  legge 9 gennaio 1991, n. 10 .
 
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi , viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Vengono introdotti nuovi requisiti minimi delle prestazioni delle pompe di calore per i lavori realizzati a partire dal 31 dicembre 2009; i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al decreto. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Infine, il DM 6 agosto 2009 dispone che la detrazione fiscale del 55% non è cumulabile con il premio per gli impianti fotovoltaici previsto dal DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia .
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