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Bonus 55% incompatibile con misure anticrisi

Bonus 55% incompatibile con misure anticrisi

La detrazione per la riqualificazione energetica non si cumula con l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari

Vedi Aggiornamento del 25/06/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/06/2010
09/11/2009 - Le misure anticrisi non sono cumulabili alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. Si è pronunciata in questo senso l’Agenzia delle Entrate, che il 27 ottobre scorso ha emanato la Circolare 44/E , con cui fornisce chiarimenti applicativi sulle disposizioni in esame.
 
Misure anticrisi: Le Entrate ricordano che le detrazioni concesse alle imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, introdotte dal Decreto Legge “Anticrisi” 78/2009 , convertito dalla Legge 102/2009 , consentono di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
 
Ipotesi di cumulabilità: Con la circolare l’Agenzia chiarisce che lo sgravio previsto in funzione anticrisi può cumularsi con altre agevolazioni a meno che non ci siano disposizioni in senso contrario in altre norme per la regolazione di incentivi differenti.
 
La Legge 102/2009, infatti, non contiene riferimenti in proposito, elemento che lascia presupporre la cumulabilità con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, introdotto dalla Legge 296/2006 , Finanziaria 2007.
 
Riqualificazione energetica: La detassazione degli investimenti in macchinari non è al contrario cumulabile con il bonus del 55%, riconosciuto a chi compie interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e previsto dalla stessa Legge Finanziaria.
 
L’esplicita esclusione della cumulabilità arriva dal DM 19 febbraio 2007 , emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui è disposto espressamente che le detrazioni non possono sommarsi ad altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.
 
Alternative: Il contribuente in questo modo deve operare una scelta tra la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica o escludere dall’imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti effettuati per l’acquisto di nuovi macchinari.
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