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Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori

Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di Uncsaal sui limiti di trasmittanza per i serramenti in vigore dal 2010

Vedi Aggiornamento del 27/04/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/04/2010
27/10/2009 - Il 1° gennaio 2010 scattano i nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti, ai fini dell’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Per usufruire del beneficio fiscale sulla sostituzione delle finestre (vetro e telaio) sarà quindi necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica fissati dal DM 11 marzo 2008 , attuativo della Finanziaria 2008 ( leggi tutto ).

I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori , poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.

Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori .

Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori , come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “ Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
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