
Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori
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RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di Uncsaal sui limiti di trasmittanza per i serramenti in vigore dal 2010
Vedi Aggiornamento
del 27/04/2010
Vedi Aggiornamento del 27/04/2010
27/10/2009 - Il 1° gennaio 2010 scattano i nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti, ai fini dell’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Per usufruire del beneficio fiscale sulla sostituzione delle finestre (vetro e telaio) sarà quindi necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica fissati dal DM 11 marzo 2008 , attuativo della Finanziaria 2008 ( leggi tutto ).
I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori , poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.
Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori .
Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori , come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “ Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori , poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.
Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori .
Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori , come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “ Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
Norme correlate
Linee Guida 30/06/2008
Agenzia delle Entrate - Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Decreto Ministeriale 07/04/2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Decreto Ministeriale 11/03/2008
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Legge dello Stato 24/12/2007 n.244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (SO n.285)
Approfondimenti
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