
Detrazione 55%: nuovi limiti di trasmittanza per il 2010
RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione 55%: nuovi limiti di trasmittanza per il 2010
Fissati per i serramenti valori più alti rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio. Accolte le richieste di Uncsaal
Vedi Aggiornamento
del 23/04/2010
27/01/2010 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).
Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31 dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle detrazioni fiscali) a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora più bassi.
Il Decreto Ministeriale appena emanato ha modificato i valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.
In particolare, sono stati innalzati i valori relativi alle zone climatiche E ed F (nelle quali rientra la gran
parte del territorio italiano) e abbassati quelli relativi alle zone A e B (che interessano alcune aree del Mezzogiorno).
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica.
Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili:
Il Decreto Ministeriale appena emanato ha modificato i valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.
In particolare, sono stati innalzati i valori relativi alle zone climatiche E ed F (nelle quali rientra la gran
parte del territorio italiano) e abbassati quelli relativi alle zone A e B (che interessano alcune aree del Mezzogiorno).
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica.
Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili:
Zona Climatica
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Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008)
|
Limiti previsti dal DM appena emanato
|
A
|
3,9
|
3,7
|
B
|
2,6
|
2,4
|
C
|
2,1
|
2,1
|
D
|
2,0
|
2,0
|
E
|
1,6
|
1,8
|
F
|
1,4
|
1,6
|