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55%: per i lavori iniziati entro il 14 marzo valgono i vecchi limiti di trasmittanza

55%: per i lavori iniziati entro il 14 marzo valgono i vecchi limiti di trasmittanza

La data di stipula dei contratti può attestare la data di inizio lavori

Vedi Aggiornamento del 05/07/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/07/2010
15/03/2010 - La modifica ai limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, introdotta dal DM 26 gennaio 2010, decorre dal 1° gennaio 2010. I nuovi valori di trasmittanza sono quindi in vigore dall’inizio dell’anno.

Tuttavia, chi ha acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 345 della Finanziaria 2007 (coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che esistano contratti scritti, stipulati tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010, ai quali far risalire la data di inizio lavori.


È questa la risposta fornita dall’ENEA, consultatasi in proposito con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

La domanda è stata posta da un contribuente che ha acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al DM 11 marzo 2008,così da usufruire delle detrazioni del 55%. Tali valori sono però stati modificati dal DM 26 gennaio 2010, che entra in vigore oggi 15 marzo (leggi tutto). Avendo già versato un acconto per l’acquisto degli infissi, il contribuente ha chiesto a quale valore di trasmittanza debba attenersi, se a quello dalle vecchie disposizioni o a quello disposto dal DM 26 gennaio 2010. 
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