
55%: per i lavori iniziati entro il 14 marzo valgono i vecchi limiti di trasmittanza
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RISPARMIO ENERGETICO
55%: per i lavori iniziati entro il 14 marzo valgono i vecchi limiti di trasmittanza
La data di stipula dei contratti può attestare la data di inizio lavori
Vedi Aggiornamento
del 05/07/2010
Vedi Aggiornamento del 05/07/2010
15/03/2010 - La modifica ai limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, introdotta dal DM 26 gennaio 2010, decorre dal 1° gennaio 2010. I nuovi valori di trasmittanza sono quindi in vigore dall’inizio dell’anno.
Tuttavia, chi ha acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 345 della Finanziaria 2007 (coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che esistano contratti scritti, stipulati tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010, ai quali far risalire la data di inizio lavori.
È questa la risposta fornita dall’ENEA, consultatasi in proposito con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda è stata posta da un contribuente che ha acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al DM 11 marzo 2008,così da usufruire delle detrazioni del 55%. Tali valori sono però stati modificati dal DM 26 gennaio 2010, che entra in vigore oggi 15 marzo (leggi tutto). Avendo già versato un acconto per l’acquisto degli infissi, il contribuente ha chiesto a quale valore di trasmittanza debba attenersi, se a quello dalle vecchie disposizioni o a quello disposto dal DM 26 gennaio 2010.
Tuttavia, chi ha acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 345 della Finanziaria 2007 (coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che esistano contratti scritti, stipulati tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010, ai quali far risalire la data di inizio lavori.
È questa la risposta fornita dall’ENEA, consultatasi in proposito con la Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
La domanda è stata posta da un contribuente che ha acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando un valore di trasmittanza conforme al DM 11 marzo 2008,così da usufruire delle detrazioni del 55%. Tali valori sono però stati modificati dal DM 26 gennaio 2010, che entra in vigore oggi 15 marzo (leggi tutto). Avendo già versato un acconto per l’acquisto degli infissi, il contribuente ha chiesto a quale valore di trasmittanza debba attenersi, se a quello dalle vecchie disposizioni o a quello disposto dal DM 26 gennaio 2010.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 26/01/2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici
Decreto Ministeriale 11/03/2008
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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