
Manutenzioni straordinarie senza DIA: il quadro regionale
NORMATIVA
Manutenzioni straordinarie senza DIA: il quadro regionale
In 11 Regioni già in vigore la semplificazione, nelle altre 10 resta l’obbligo di presentare la Denuncia di Inizio Attività
Vedi Aggiornamento
del 21/05/2010
30/03/2010 - Dopo l’annuncio a sorpresa, venerdi 19 marzo, della liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, è ora un po’ più chiaro il quadro legislativo che si è delineato a seguito del DL 40/2010 , entrato in vigore il 26 marzo scorso.
Benché il DL abbia modificato l’articolo 6 “Attività edilizia libera” del Testo Unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001 ), aggiungendo le manutenzioni straordinarie all’elenco degli interventi realizzabili senza titolo abilitativo, la norma nazionale deve fare i conti con le disposizioni regionali in materia edilizia.
I casi sono due:
1. nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico, o che non ce l’hanno affatto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010; lo stesso vale per le regioni con una legge antecedente al Dpr 380/2001;
2. nelle Regioni che hanno una norma regionale che richiede la DIA, resta l’obbligo di presentarla.
1. nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico, o che non ce l’hanno affatto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010; lo stesso vale per le regioni con una legge antecedente al Dpr 380/2001;
2. nelle Regioni che hanno una norma regionale che richiede la DIA, resta l’obbligo di presentarla.
Questa la situazione nelle singole Regioni:
Si applicano da subito le semplificazioni in Sardegna , la cui legge regionale in materia edilizia consentiva già di iniziare i lavori inoltrando una comunicazione, senza attendere 30 giorni. La situazione è, di fatto, analoga in Friuli Venezia Giulia che, benchè richieda la DIA per le manutenzioni straordinarie, aveva già inserito molti interventi tra quelli considerati di edilizia libera.
SARDEGNA - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici ( LR 4/2009, Art. 10 ).
FRIULI VENEZIA GIULIA - La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) ( LR 19/2009 , Artt. 16 e 17).
FRIULI VENEZIA GIULIA - La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) ( LR 19/2009 , Artt. 16 e 17).
È già possibile realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza DIA anche in PUGLIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, BASILICATA, CALABRIA e LAZIO : in queste Regioni, che non hanno una legge regionale in materia, si farà riferimento al nuovo Dpr 380/2001, come modificato dal DL 40/2010. Queste Regioni potranno comunque, in seguito, decidere di legiferare reintroducendo la DIA, ma intanto, da oggi, si può ristrutturare senza DIA.
Invece, le Regioni PIEMONTE e VENETO richiedono la DIA per le manutenzioni straordinarie, ma sulla base di leggi regionali precedenti al Dpr 380/2001. Anche in queste Regioni dovrebbe applicarsi il Dpr 380/2001, come modificato dal DL 40/2010.
Resta l’obbligo di presentare la DIA in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia : queste Regioni hanno una legge regionale in materia edilizia, successiva al Dpr 380/2001, che richiede DIA per le manutenzioni straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul DL nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta.
LOMBARDIA - Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività ( LR 12/2005, Art. 41 ).
Resta l’obbligo di presentare la DIA in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia : queste Regioni hanno una legge regionale in materia edilizia, successiva al Dpr 380/2001, che richiede DIA per le manutenzioni straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul DL nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta.
LOMBARDIA - Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività ( LR 12/2005, Art. 41 ).
LIGURIA - Sono assoggettati a DIA obbligatoria gli interventi di manutenzione straordinaria ( LR 16/2008, Art. 23 ). Però, la stessa legge richiede una “comunicazione di avvio dell’attività” per diversi interventi, tra cui: opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari, interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, installazione di impianti solari e fotovoltaici ( LR 16/2008, Art. 21 ).
EMILIA ROMAGNA - Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire ( LR 31/2002, Art. 8 ).
TOSCANA - Sono sottoposti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici ( LR 1/2005, Art. 79 ).
CAMPANIA - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività ( LR 19/2001, Art. 2 ).
UMBRIA- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non classificati come attività edilizia libera, tra cui le manutenzioni straordinarie ( LR 1/2004, Art. 20 )
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome , prevale la legge regionale, anche se precedente al Dpr 380/2001; anche qui resta l’obbligo di presentare la DIA:
VALLE D’AOSTA - Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune ( LR 11/1998, Art. 61 ).
PROVINCIA DI TRENTO - La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione ( LP 22/1991, Art. 83 ).
PROVINCIA DI BOLZANO - Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali ( LP 13/1997, Art. 132 ).
VALLE D’AOSTA - Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune ( LR 11/1998, Art. 61 ).
PROVINCIA DI TRENTO - La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione ( LP 22/1991, Art. 83 ).
PROVINCIA DI BOLZANO - Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali ( LP 13/1997, Art. 132 ).
SICILIA - Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione è sostituita da un’autorizzazione del sindaco (LR 37/1985, Art. 5).
Potranno essere effettuati senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè le “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
I CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE PER LE SEMPLIFICAZIONI
La nuova norma modifica l’articolo 6 “Attività edilizia libera” del Testo unico dell’edilizia, aggiungendo le manutenzioni straordinarie all’elenco degli interventi realizzabili senza titolo abilitativo. Potranno essere effettuati senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè le “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Sono interventi di manutenzione straordinaria, ad esempio : lo spostamento di tramezzi interni, i lavori di adeguamento e integrazione dei servizi igienici e delle cucine, la costruzione e il cucine; costruzione di scale interne; ripostigli soppalcati; ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette, la sostituzione di infissi con materiali diversi, il rifacimento dei manti di copertura con nuovi materiali, il ripristino delle facciate con nuovi materiali, le opere accessorie tra cui centrali termiche e ascensori; il rifacimento dell’impianto idrico o elettrico.
Senza titolo abilitativo si potrà procedere anche alla realizzazione di:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Erano già liberalizzati gli interventi di:
- manutenzione ordinaria;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere temporanee per le attività geognostiche.
I limiti
Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).
Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia:
• norme antisismiche;
• norme di sicurezza;
• norme antincendio;
• norme igienico-sanitarie;
• norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.
Senza titolo abilitativo si potrà procedere anche alla realizzazione di:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Erano già liberalizzati gli interventi di:
- manutenzione ordinaria;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere temporanee per le attività geognostiche.
I limiti
Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).
Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia:
• norme antisismiche;
• norme di sicurezza;
• norme antincendio;
• norme igienico-sanitarie;
• norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.