
Piano Casa, la Sicilia pubblica la legge
NORMATIVA
Piano Casa, la Sicilia pubblica la legge
Ampliamenti solo in aderenza, sopraelevazioni per recupero a uso abitativo o ufficio
Vedi Aggiornamento
del 06/10/2014
30/03/2010 - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale il Piano Casa della Sicilia, approvato dall’Ars all’inizio del mese. In attuazione dell’intesa Stato Regioni dell’anno scorso, la norma si propone il sostegno al settore edile e la riqualificazione del patrimonio esistente attraverso interventi di messa in sicurezza e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel rispetto del contesto storico e architettonico.
Ampliamenti : è consentito l’aumento di cubatura degli edifici residenziali uni e bifamiliari, esistenti al 31 dicembre 2009, in regola con titoli abilitativi e pagamento di Ici, Tia e Tarsu. Sono esclusi gli immobili condonati, tranne quelli oggetto di accertamento di conformità.
L’ampliamento è possibile fino al 20% del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio. Dato che si possono ingrandire gli edifici fino a mille metri cubi, l’ampliamento non può superare i 200 metri cubi. I lavori devono essere realizzati in aderenza al corpo di fabbrica, mentre la sopraelevazione è consentita solo per il recupero a uso abitativo o ufficio.
La deroga agli strumenti urbanistici comunali non comprende le distanze minime e la normativa antisismica, che devono sempre essere rispettate.
Sostituzione edilizia : La legge prevede la demolizione e ricostruzione con premio volumetrico fino al 25% negli edifici residenziali, fermo restando l’obbligo di ricorrere alle tecniche della bioedilizia. Se gli interventi implicano l’autonomia dell’edificio dal punto di vista energetico il bonus sale al 35%. All’interno della stessa proprietà è consentita la riedificazione anche su una diversa area di sedime.
Non residenziale : Sugli edifici a uso diverso da quello abitativo sono previsti ampliamenti del 15% della superficie coperta fino a un massimo di 400 metri quadri. La demolizione e ricostruzione può essere effettuata con premio del 25%, limite incrementabile al 35% col ricorso ad rinnovabili che rendano indipendente l’edificio.
Gli oneri concessori per gli interventi di ampliamento sono commisurati solo alla parte ampliata e ridotti del 20%. La decurtazione sale invece al 30% per gli immobili destinati a prima casa e al 50% in caso di nucleo familiare con più di cinque persone o disabile a carico. Le demolizioni e ricostruzioni beneficiano di uno sconto del 50%, che può diventare totale per gli edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio. L’adozione di sistemi di isolamento e dissipazione sismica dà luogo a ulteriori riduzioni del 20%.
Procedure : Ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. I Comuni hanno a disposizione 120 giorni per limitare la portata della norma escludendo determinate zone o edifici dall’applicazione delle misure anticrisi.
Sono escluse dagli interventi le zone poste sotto tutela naturalistica, centri storici, riserve naturali, fasce di rispetto dei territori costieri, aree sotto vincolo assoluto di inedificabilità, zone demaniali, immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e aree a rischio idrogeologico.