
DL Incentivi e manutenzione straordinaria senza Dia: la Camera approva
NORMATIVA
DL Incentivi e manutenzione straordinaria senza Dia: la Camera approva
Confermati l’emendamento Ventucci sulle manutenzioni straordinarie senza DIA e l’estensione dell’ecobonus agli edifici esistenti
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del 27/05/2010
06/05/2010 - Con 305 voti favorevoli e 240 contrari, la Camera ha approvato il maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che eroga incentivi ai settori industriali in crisi e liberalizza alcuni interventi edilizi.
Il maxiemendamento del Governo conferma le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive: in particolare la riformulazione dell’articolo 5 del DL, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera e l’estensione al patrimonio immobiliare esistente delle agevolazioni per gli eco-edifici.
Dopo il via libera definitivo dato oggi da Montecitorio, il testo sarà inviato al Senato per essere convertito in legge entro il 25 maggio, data di scadenza del decreto-legge 40/2010.
Manutenzioni straordinarie senza DIA
Con l’emendamento presentato da Cosimo Ventucci (Pdl) e confermato nel maxiemendamento, torneranno in campo i progettisti: è previsto, infatti, che alla Comunicazione sia allegata una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato. Scomparirà invece il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali (leggi tutto).
I progettisti, soddisfatti per la nuova formulazione della norma che restituirà loro la responsabilità dei lavori, sottolineano l’irrilevanza della sanzione prevista per il mancato invio della Comunicazione (258 euro, ridotta di due terzi se effettuata spontaneamente a lavori iniziati); secondo i tecnici, infatti, i committenti preferiranno correre il rischio di essere multati piuttosto che rivolgersi ad un progettista (leggi tutto).
La legge di conversione entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva della Camera e del Senato, e dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge. Fino a quella data resta valido il DL 40/2010 che, con l'articolo 5, sottrae le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici, possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori; non è quindi necessario l’intervento di un progettista. Sono fatte salve le più restrittive norme regionali.
Incentivi eco-edifici
Le agevolazioni previste dal DL 40/2010 saranno estese anche al patrimonio immobiliare esistente. Il testo approvato dalle Commissioni, e confermato nel maxiemendamento, ha infatti introdotto uno specifico riferimento agli edifici esistenti, ai quali sarà applicato il bonus per il raggiungimento dell’efficienza energetica.
Il DL 40/2010, invece, assegna gli incentivi solo agli immobili di nuova costruzione, utilizzati come prima casa, e il sistema di prenotazione delle detrazioni richiede che il preliminare di compravendita sia stipulato tra il 6 aprile e il 31 dicembre 2010, consentendo la registrazione solo alle imprese costruttrici di edifici in classe energetica elevata.
Nel nuovo testo è stato inserito anche l’ecoprestito, cioè un finanziamento agevolato fino a 30 mila euro, da restituire in dieci anni, a favore di quanti intendano effettuare interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principale (leggi tutto).
Per gli immobili in classe energetica A e B sono a disposizione 60 milioni di euro. Il miglioramento del fabbisogno di energia primaria del 30% (classe B) dà diritto a 83 euro/mq, fino a 5 mila euro; per accedere al bonus di 116 euro/mq, fino a 7 mila euro, è necessario migliorare del 50% il fabbisogno energetico. I parametri di riferimento sono quelli contenuti nel Dlgs 192/2005, allegato C numero 1, tabella 1.3. La Tabella di riferimento è quella del Dlgs 311/2006, che ha modificato il 192/2005 (leggi tutto).
Il maxiemendamento del Governo conferma le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive: in particolare la riformulazione dell’articolo 5 del DL, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera e l’estensione al patrimonio immobiliare esistente delle agevolazioni per gli eco-edifici.
Dopo il via libera definitivo dato oggi da Montecitorio, il testo sarà inviato al Senato per essere convertito in legge entro il 25 maggio, data di scadenza del decreto-legge 40/2010.
Manutenzioni straordinarie senza DIA
Con l’emendamento presentato da Cosimo Ventucci (Pdl) e confermato nel maxiemendamento, torneranno in campo i progettisti: è previsto, infatti, che alla Comunicazione sia allegata una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato. Scomparirà invece il riferimento alle più restrittive disposizioni regionali (leggi tutto).
I progettisti, soddisfatti per la nuova formulazione della norma che restituirà loro la responsabilità dei lavori, sottolineano l’irrilevanza della sanzione prevista per il mancato invio della Comunicazione (258 euro, ridotta di due terzi se effettuata spontaneamente a lavori iniziati); secondo i tecnici, infatti, i committenti preferiranno correre il rischio di essere multati piuttosto che rivolgersi ad un progettista (leggi tutto).
La legge di conversione entrerà in vigore dopo l'approvazione definitiva della Camera e del Senato, e dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 25 maggio 2010, data di scadenza del decreto-legge. Fino a quella data resta valido il DL 40/2010 che, con l'articolo 5, sottrae le manutenzioni straordinarie all’obbligo di presentare la Denuncia Inizio Attività (DIA). Gli interventi di manutenzione straordinaria, che non riguardino parti strutturali degli edifici, possono essere eseguiti liberamente, inviando una Comunicazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori; non è quindi necessario l’intervento di un progettista. Sono fatte salve le più restrittive norme regionali.
Incentivi eco-edifici
Le agevolazioni previste dal DL 40/2010 saranno estese anche al patrimonio immobiliare esistente. Il testo approvato dalle Commissioni, e confermato nel maxiemendamento, ha infatti introdotto uno specifico riferimento agli edifici esistenti, ai quali sarà applicato il bonus per il raggiungimento dell’efficienza energetica.
Il DL 40/2010, invece, assegna gli incentivi solo agli immobili di nuova costruzione, utilizzati come prima casa, e il sistema di prenotazione delle detrazioni richiede che il preliminare di compravendita sia stipulato tra il 6 aprile e il 31 dicembre 2010, consentendo la registrazione solo alle imprese costruttrici di edifici in classe energetica elevata.
Nel nuovo testo è stato inserito anche l’ecoprestito, cioè un finanziamento agevolato fino a 30 mila euro, da restituire in dieci anni, a favore di quanti intendano effettuare interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad abitazione principale (leggi tutto).
Per gli immobili in classe energetica A e B sono a disposizione 60 milioni di euro. Il miglioramento del fabbisogno di energia primaria del 30% (classe B) dà diritto a 83 euro/mq, fino a 5 mila euro; per accedere al bonus di 116 euro/mq, fino a 7 mila euro, è necessario migliorare del 50% il fabbisogno energetico. I parametri di riferimento sono quelli contenuti nel Dlgs 192/2005, allegato C numero 1, tabella 1.3. La Tabella di riferimento è quella del Dlgs 311/2006, che ha modificato il 192/2005 (leggi tutto).