
‘Edifici a energia quasi zero’ entro il 2020: in arrivo la direttiva Ue
NORMATIVA
‘Edifici a energia quasi zero’ entro il 2020: in arrivo la direttiva Ue
Sarà obbligatorio rilasciare il certificato di prestazione energetica per tutti gli edifici costruiti, venduti o affittati
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del 17/10/2011
20/05/2010 - Dopo il via libera dato dal Parlamento europeo, sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Ue la nuova direttiva comunitaria sul rendimento energetico in edilizia.
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi. La metodologia di calcolo dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.
Il calcolo della prestazione energetica, deve essere differenziato in base alla tipologia di edificio (abitazioni monofamiliare, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un quadro metodologico comparativo per l'individuazione dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati calcoleranno i livelli ottimali sulla base del quadro comparativo e di altri parametri, (condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche) e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati utilizzati per il calcolo e i risultati: se i requisiti minimi vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare per iscritto tale differenza e ridurre il divario.
La direttiva prevede, inoltre, che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” e disciplina la certificazione energetica. Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. L’“edificio a energia quasi zero” è un edificio ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.
I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.
Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.
Prima dell’inizio dei lavori degli edifici di nuova costruzione, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
Gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.
Gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.
La UEritiene importante mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. A tal fine gli Stati membri dovranno predisporre gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. Il certificato comprenderà la prestazione energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico annuale e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale) e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.
Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.
Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nel certificato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.
La direttiva disciplina, infine, le ispezioni degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.
La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
La nuova direttiva sostituirà la direttiva 2002/91/CE, che sarà abrogata dal 1º febbraio 2012.
La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Delinea il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi. La metodologia di calcolo dovrà essere determinata sulla base delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di condizionamento, di illuminazione, e sulla base dell’orientamento dell’edificio, dei sistemi solari passivi e di protezione solare, ecc.
Il calcolo della prestazione energetica, deve essere differenziato in base alla tipologia di edificio (abitazioni monofamiliare, condomini, uffici, scuole, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizi commerciali).
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un quadro metodologico comparativo per l'individuazione dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi. Il quadro metodologico distinguerà tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse tipologie edilizie. Gli Stati calcoleranno i livelli ottimali sulla base del quadro comparativo e di altri parametri, (condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche) e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati utilizzati per il calcolo e i risultati: se i requisiti minimi vigenti sono sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare per iscritto tale differenza e ridurre il divario.
La direttiva prevede, inoltre, che vengano redatti piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” e disciplina la certificazione energetica. Quelli stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono agli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. L’“edificio a energia quasi zero” è un edificio ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “edifici a energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici questa scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.
I requisiti minimi dovranno essere applicati alla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, degli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica. Saranno i singoli Stati a fissare tali requisiti minimi, rivedendoli almeno ogni cinque anni e aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.
Potranno essere esclusi: gli edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico; gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.
Prima dell’inizio dei lavori degli edifici di nuova costruzione, deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili, tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore.
Gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono migliorare la propria prestazione energetica, al fine di soddisfare i requisiti minimi; nella ristrutturazione devono essere valutati sistemi alternativi ad alto rendimento.
Gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi relativi ai sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento, sistemi di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione), al fine di ottimizzarne i consumi e potranno promuovere l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.
La UEritiene importante mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire il miglioramento energetico degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. A tal fine gli Stati membri dovranno predisporre gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali ed entro il 30 giugno 2011 dovranno redigere un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. Il certificato comprenderà la prestazione energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari (il consumo energetico annuale e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale) e raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.
Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:
- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.
Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrò essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nel certificato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.
La direttiva disciplina, infine, le ispezioni degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.
La certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
La nuova direttiva sostituirà la direttiva 2002/91/CE, che sarà abrogata dal 1º febbraio 2012.