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Conferenza di servizi, la manovra coinvolge le università

Conferenza di servizi, la manovra coinvolge le università

Provvedimenti in materia ambientale adottati anche da enti pubblici con capacità tecniche

Vedi Aggiornamento del 23/07/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 23/07/2010
12/07/2010 - Tempi certi per i provvedimenti in materia ambientale da adottare in conferenza di servizi con il contributo delle università. È lo spirito dell’emendamento presentato dal relatore Azzollini all’articolo 49 della manovra economica, che questa settimana inizia il confronto in Senato da concludere entro giovedì.
 
Dopo il generale snellimento burocratico contenuto nell’articolo 49, il relatore opera una stretta sul rispetto dei tempi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, spesso accusate di rallentamenti e inefficienza.

La proposta emendativa da alle amministrazioni competenti la possibilità di far eseguire i provvedimenti in materia ambientale anche ad altri organi amministrativi o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica, come gli istituti universitari. In questo caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a carico del soggetto committente, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Oltre ai comuni e ai responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia, anche altre autorità competenti possono quindi concordare il calendario trimestrale delle riunioni della conferenza di servizi per gli atti di assenso o consultivi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’inserimento di norme per la semplificazione della conferenza di servizi all’interno della manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica è stato motivato dall’impulso positivo che potrebbe derivare per le imprese da procedure autorizzative più rapide.
 
La Legge241/1990, che disciplina la conferenza di servizi, nonostante i diversi aggiustamenti registrati nel corso degli anni è rimasta piuttosto complessa. Con il DL 78/2010 viene indebolito il diritto di veto delle amministrazioni per la tutela di beni culturali, paesaggio, salute e pubblica incolumità. In Conferenza di Servizi se il rappresentante dell’amministrazione non manifesta dissenso scatta infatti il silenzio-assenso.
 
Eventuali pareri negativi devono essere motivati, indicando misure alternative utili all’approvazione del provvedimento. In caso di dissenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si esprime entro 60 giorni, previo accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni. In assenza di accordo il Governo procede comunque con delibera del CdM. La semplificazione non vale però per i procedimenti di Via, Vas e Aia.
 
I risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della VAS devono inoltre essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA se effettuata dalla medesima autorità competente. In tal modo si accelera infatti il rilascio degli assensi, evitando la duplicazione delle valutazioni.
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