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Rifiuti dei cantieri edili, torna il registro di carico e scarico

Rifiuti dei cantieri edili, torna il registro di carico e scarico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti

Vedi Aggiornamento del 27/05/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/05/2011
15/12/2010 - Torna in vigore l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, per ciascun cantiere in cui si opera.
 
Lo prevede il Decreto legislativo 205 del 3 dicembre 2010 che attua la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre scorso, e che entrerà in vigore il 25 dicembre 2010.
 
Il Dlgs 205/2010 modifica la Parte Quarta del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006) coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.
 
Con una modifica all’articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente, si dispone che chi intenda raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, non aderendo al sistema SISTRI, dovrà dotarsi di un registro di carico e scarico. Sono esclusi dall’obbligo i cantieri relativo alla Legge Obiettivo. Sul registro (art. 190), uno per ogni cantiere, dovranno essere annotate le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti; le annotazioni dovranno essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal relativo scarico.
 
Le imprese che producono meno di dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi all’anno, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite associazioni imprenditoriali o società di servizi. Il registro dovrà essere vidimato dalle Camere di commercio e gestito con le stesse procedure dei registri IVA.
 
Le informazioni contenute nei registri devono essere rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo. I registri vanno conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

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