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Rinnovabili con Dia, non vale sempre il limite del 16 gennaio

Rinnovabili con Dia, non vale sempre il limite del 16 gennaio

Data non vincolante per i titoli abilitativi perfezionati prima delle pronunce di incostituzionalità

Vedi Aggiornamento del 30/12/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 30/12/2010
17/12/2010 - Novità per le rinnovabili. Non è sempre perentorio il termine del 16 gennaio 2011 per l’entrata in esercizio degli impianti alimentati da rinnovabili realizzati con Dia, anche se di potenza superiore rispetto ai limiti stabiliti dal Decreto legislativo 387/2003 e dalle linee guida, in virtù di leggi regionali successivamente dichiarate incostituzionali.
 
Lo ha stabilito il ministero dello Sviluppo Economico con una circolare emanata mercoledì scorso dopo le richieste di chiarimento avanzate dagli operatori del settore.
 
Per chi valgono i termini
Il limite del 16 gennaio non è vincolante per le Dia perfezionate e diventate inoppugnabili per la scadenza dei termini di impugnazione prima delle pronunce di incostituzionalità. Gli impianti realizzati sulla base di questi titoli abilitativi possono quindi entrare in esercizio anche successivamente. Una volta connessi alla rete possono inoltre usufruire degli incentivi previsti dal Conto Energia.
 
Devono invece rispettare questa data le Dia non ancora definitive alla data di pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità a causa della mancata decorrenza del termine di 30 giorni per la maturazione del silenzio - assenso o di quello per l'impugnativa, o ancora perché impugnate. 
 
Il Ministro per lo Sviluppo Economico Paolo Romani, chiamato mercoledì alla Camera per rispondere a un’interrogazione dell’on. Sardelli, ha inoltre annunciato che, una volta verificati gli effetti delle indicazioni contenute nella circolare, sarà valutata la necessità di un ulteriore intervento normativo con cui definire termini più ampi per l'entrata in esercizio degli impianti salvaguardati.
 
Iter normativo
Ricordiamo che la Legge 129/2010 ha convertito il DL “Salvadia” 105/2010 per tutelare gli investimenti sostenuti dagli operatori che, rifacendosi alle norme regionali poi dichiarate illegittime, avevano realizzato con Dia impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 
La legge ha stabilito che gli effetti della Dia sono salvi a patto che gli impianti siano in esercizio entro il 16 gennaio 2011, cioè 150 giorni dopo l’entrata in vigore della norma. Per questo gli impianti devono essere collegati in parallelo con il sistema elettrico, aver installato contatori per la contabilizzazione dell’energia prodotta, scambiata e ceduta, aver attivato i contratti di scambio e cessione.
 
Il mancato rispetto del termine fissato per “salvare la Dia presentata” implica l’avvio del procedimento di autorizzazione unica.
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