
Fonti rinnovabili: in Gazzetta le Linee Guida nazionali
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NORMATIVA
Fonti rinnovabili: in Gazzetta le Linee Guida nazionali
Disciplina unica per tutto il territorio nazionale, DIA/SCIA per i piccoli impianti, comunicazione di inizio lavori per gli impianti domestici
Vedi Aggiornamento
del 22/09/2011
Vedi Aggiornamento del 22/09/2011
21/09/2010 - Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre scorso, le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Le Linee Guida, approvate più di due mesi fa dalla Conferenza Unificata insieme con il Conto Energia 2011-2013 (leggi tutto), erano molto attese perché costituiscono una disciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, che consentirà finalmente di superare la frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili.
Il decreto disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio, con particolare attenzione per gli impianti eolici.
LE PROCEDURE
La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata:
- i piccoli impianti - cioè quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 - sono realizzabili attraverso la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Si tratta, ad esempio, degli impianti fotovoltaici fino a 20 kW; impianti a biomassa fino a 1000 kWe; impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Le eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA;
- gli impianti minori (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati “attività di edilizia libera” e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune.
DIA/SCIA
Le Linee Guida non tengono però conto della recente Legge 122/2010 che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), procedura che consente di avviare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Sarà quindi necessario applicare la nuova procedura, tenendo però conto che la SCIA non è esattamente uguale alla DIA, ad esempio non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, neanche se le Regioni lo abbiano previsto con norme precedenti alla legge 122/2010 (leggi tutto).
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO
Particolare attenzione è riservata all’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio: elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate (cave, discariche, ecc.), soluzioni progettuali innovative, coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, ecc. Agli impianti eolici industriali è dedicato un apposito allegato che illustra i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.
AREE NON IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Le Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Per ciascuna aree dovranno però essere spiegati i motivi dell’esclusione, che dovranno essere relativi ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.
MISURE COMPENSATIVE
L’autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.
LE NORME REGIONALI
Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 3 ottobre 2010. Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
Le Linee Guida, approvate più di due mesi fa dalla Conferenza Unificata insieme con il Conto Energia 2011-2013 (leggi tutto), erano molto attese perché costituiscono una disciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, che consentirà finalmente di superare la frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili.
Il decreto disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio, con particolare attenzione per gli impianti eolici.
LE PROCEDURE
La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Gli impianti più piccoli sono invece realizzabili con una procedura semplificata:
- i piccoli impianti - cioè quelli con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al Dlgs 387/2003 - sono realizzabili attraverso la procedura di Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Si tratta, ad esempio, degli impianti fotovoltaici fino a 20 kW; impianti a biomassa fino a 1000 kWe; impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Le eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA;
- gli impianti minori (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati “attività di edilizia libera” e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori al Comune.
DIA/SCIA
Le Linee Guida non tengono però conto della recente Legge 122/2010 che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), procedura che consente di avviare i lavori nel giorno stesso della segnalazione all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina. Sarà quindi necessario applicare la nuova procedura, tenendo però conto che la SCIA non è esattamente uguale alla DIA, ad esempio non si applica agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia, neanche se le Regioni lo abbiano previsto con norme precedenti alla legge 122/2010 (leggi tutto).
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO
Particolare attenzione è riservata all’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio: elementi per la valutazione positiva dei progetti sono, ad esempio, la buona progettazione degli impianti, il minore consumo possibile di territorio, il riutilizzo di aree degradate (cave, discariche, ecc.), soluzioni progettuali innovative, coinvolgimento dei cittadini nella progettazione, ecc. Agli impianti eolici industriali è dedicato un apposito allegato che illustra i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.
AREE NON IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Le Regioni e Province autonome possono individuare aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Per ciascuna aree dovranno però essere spiegati i motivi dell’esclusione, che dovranno essere relativi ad esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.
MISURE COMPENSATIVE
L’autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può essere subordinata o prevedere misure di compensazione in favore di Regioni e Province. Solo per i Comuni possono essere previste misure compensative, non monetarie, come interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica o di sensibilizzazione dei cittadini.
LE NORME REGIONALI
Le Linee Guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 3 ottobre 2010. Le Regioni e gli Enti Locali - a cui oggi compete il rilascio delle autorizzazioni - dovranno adeguare le proprie norme alle Linee guida entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore, cioè entro il 1° gennaio 2011.
Norme correlate
Decreto Ministeriale 10/09/2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Legge dello Stato 30/07/2010 n.122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Legge dello Stato 24/12/2007 n.244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (SO n.285)
Decreto Legislativo 29/12/2003 n.387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'
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