
Toscana, via libera del Consiglio regionale alla legge sulle rinnovabili
NORMATIVA
Toscana, via libera del Consiglio regionale alla legge sulle rinnovabili
Esclusi gli impianti oltre 1 MW che hanno già superato la verifica di assoggettabilità
14/03/2011 - Le commissioni Agricoltura, Sviluppo economico e Territorio ambiente del Consiglio regionale toscano hanno licenziato a maggioranza la proposta di legge che detta le disposizioni in materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
La pdl introduce una norma transitoria per stabilire quali siano le pratiche che saranno interessate dai nuovi criteri di ammissione. Saranno esclusi dalla nuova normativa gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già superato la verifica di assoggettabilità (senza effetti ambientali negativi). Per gli impianti al di sotto di un megawatt, saranno accolti i procedimenti in corso purché corredati dei pareri ambientali prescritti. È previsto il divieto di cumulo per tutti i tipi di impianti e ogni impianto non potrà distare meno di di 200 metri dall’altro.
Altra previsione contenuta nella pdl: le Province avranno novanta giorni di tempo per presentare, sentiti i Comuni interessati, una proposta di perimetrazione di zone all’interno di “coni visivi e panoramici”, nonché di zone agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. In queste zone non saranno concessi permessi di installazione. Sempre entro novanta giorni, le Province potranno inoltre presentare proposte di modifica all’interno di aree non idonee all’installazione. A questo punto fanno riferimento anche le aree agricole Dop (origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta). Si considereranno idonee alle installazioni aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree degradate quali siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica. Tutte le richieste di installazione dovranno essere corredate dal piano di interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
I presidenti delle tre Commissione hanno sottolineato “il lavoro proficuo svolto per arrivare a licenziare il testo di legge”, che ha di fatto aggiornato la delibera che la Giunta aveva proposto, introducendo modifiche alla Lr 39/2005(Disposizioni in materia di energia) e alla Lr 1/2005 (Norme per il governo del territorio).
Il PdL non ha partecipato al voto perché in disaccordo sulla questione della distanza minima tra impianti: il consigliere Andrea Agresti, facendo riferimento al Decreto Rinnovabili che dovrà entrare in vigore, ha chiesto di specificare che le distanze si riferiscano a proprietà diverse dei siti. I presidenti delle Commissioni hanno assicurato che le difformità rispetto al Decreto Rinnovabili saranno verificate dopo che il decreto sarà stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
La pdl introduce una norma transitoria per stabilire quali siano le pratiche che saranno interessate dai nuovi criteri di ammissione. Saranno esclusi dalla nuova normativa gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già superato la verifica di assoggettabilità (senza effetti ambientali negativi). Per gli impianti al di sotto di un megawatt, saranno accolti i procedimenti in corso purché corredati dei pareri ambientali prescritti. È previsto il divieto di cumulo per tutti i tipi di impianti e ogni impianto non potrà distare meno di di 200 metri dall’altro.
Altra previsione contenuta nella pdl: le Province avranno novanta giorni di tempo per presentare, sentiti i Comuni interessati, una proposta di perimetrazione di zone all’interno di “coni visivi e panoramici”, nonché di zone agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. In queste zone non saranno concessi permessi di installazione. Sempre entro novanta giorni, le Province potranno inoltre presentare proposte di modifica all’interno di aree non idonee all’installazione. A questo punto fanno riferimento anche le aree agricole Dop (origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta). Si considereranno idonee alle installazioni aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree degradate quali siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica. Tutte le richieste di installazione dovranno essere corredate dal piano di interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
I presidenti delle tre Commissione hanno sottolineato “il lavoro proficuo svolto per arrivare a licenziare il testo di legge”, che ha di fatto aggiornato la delibera che la Giunta aveva proposto, introducendo modifiche alla Lr 39/2005(Disposizioni in materia di energia) e alla Lr 1/2005 (Norme per il governo del territorio).
Il PdL non ha partecipato al voto perché in disaccordo sulla questione della distanza minima tra impianti: il consigliere Andrea Agresti, facendo riferimento al Decreto Rinnovabili che dovrà entrare in vigore, ha chiesto di specificare che le distanze si riferiscano a proprietà diverse dei siti. I presidenti delle Commissioni hanno assicurato che le difformità rispetto al Decreto Rinnovabili saranno verificate dopo che il decreto sarà stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.