
Scia, la Lombardia esclude gli interventi del Piano Casa
NORMATIVA
Scia, la Lombardia esclude gli interventi del Piano Casa
Chiarita con una circolare regionale l’applicazione della procedura semplificata all’attività edilizia
Vedi Aggiornamento
del 08/03/2012
13/04/2011 - La Lombardia apre all’applicazione della Scia in edilizia. Tranne che per gli interventi del Piano Casa. Lo chiarisce la Circolare 3/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 22 marzo scorso.
Dopo l’introduzione della Segnalazione di inizio attività con la manovra estiva, la norma regionale mette ordine tra le numerose domande di chiarimento sulle procedure da utilizzare in base alla tipologia dei lavori.
Come già specificato a livello nazionale, la sostituzione varrà per la Dia, ma non per la Super-Dia, titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire.
Potranno essere effettuati con segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, il restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere.
In questi casi, sarà possibile iniziare i lavori lo stesso giorno della presentazione della Scia all’autorità competente. Questa avrà a disposizione 60 giorni per effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente adottare il provvedimento di divieto alla prosecuzione delle attività e rimozione degli effetti dannosi. La Pubblica Amministrazione potrà intervenire anche dopo i 60 giorni, ma solo in caso di pericolo per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute o la sicurezza pubblica.
Per gli interventi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, inoltre, alla Scia deve essere allegato l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Situazione diversa per il Piano Casa. Negli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia, pensati per il rilancio delle costruzioni, si deve continuare ad utilizzare la Dia. Questa opinione era stata già espressa dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica in un comunicato dello scorso ottobre. Il Piano Casa rappresenta infatti una disciplina a termine e in deroga alla normativa vigente.
Dopo l’introduzione della Segnalazione di inizio attività con la manovra estiva, la norma regionale mette ordine tra le numerose domande di chiarimento sulle procedure da utilizzare in base alla tipologia dei lavori.
Come già specificato a livello nazionale, la sostituzione varrà per la Dia, ma non per la Super-Dia, titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire.
Potranno essere effettuati con segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, il restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere.
In questi casi, sarà possibile iniziare i lavori lo stesso giorno della presentazione della Scia all’autorità competente. Questa avrà a disposizione 60 giorni per effettuare le verifiche necessarie ed eventualmente adottare il provvedimento di divieto alla prosecuzione delle attività e rimozione degli effetti dannosi. La Pubblica Amministrazione potrà intervenire anche dopo i 60 giorni, ma solo in caso di pericolo per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute o la sicurezza pubblica.
Per gli interventi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, inoltre, alla Scia deve essere allegato l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Situazione diversa per il Piano Casa. Negli interventi di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia, pensati per il rilancio delle costruzioni, si deve continuare ad utilizzare la Dia. Questa opinione era stata già espressa dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica in un comunicato dello scorso ottobre. Il Piano Casa rappresenta infatti una disciplina a termine e in deroga alla normativa vigente.