
Edilizia sociale, in Lombardia ok al mix abitativo
NORMATIVA
Edilizia sociale, in Lombardia ok al mix abitativo
Atteso il via libera del Consiglio Regionale, con la nuova norma garantito il turnover nelle assegnazioni
23/06/2011 - Combattere la ghettizzazione, tipica di molti insediamenti di edilizia sociale. È lo spirito del nuovo regolamento regionale sugli alloggi convenzionati e sovvenzionati, approvato dalla Giunta della Lombardia e in attesa della convalida del Consiglio.
Oltre alla semplificazione amministrativa e al tentativo di dare maggiori risposte al fabbisogno abitativo, la norma, che modifica il regolamento 1/2004, propone il “mix abitativo” come criterio nell’assegnazione degli alloggi. I Comuni potranno assegnare fino al 30% degli alloggi con bandi speciali. In quelli con più di 20 mila abitanti si potrà creare un’apposita Commissione Consultiva per le assegnazioni in deroga e l'emanazione dei bandi speciali finalizzati al mix sociale.
Per far fronte alle irregolarità amministrative, è stata introdotta la stipula di un contratto di affitto temporaneo. Allo stesso tempo, il turnover sarà garantito dai limiti posti alla possibilità di subentro e dal cambio tra alloggi a canone diverso, a fronte di una mutata situazione economica del nucleo familiare.
Nell’ottica di semplificare le procedure per le assegnazioni, l’Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con l’ente gestore, rimanendo comunque titolare del procedimento di finale di assegnazione.
Sono inoltre ammessi bandi semestrali o annuali. I Comuni con meno di 20 mila abitanti possono prevedere bandi biennali, mentre in quelli con meno di 5 mila abitanti sono consentite procedure ulteriormente snellite.
In caso di cattive condizioni dell’immobile o di disabilità certificata, l’assegnatario può rifiutare l’alloggio rimanendo comunque in graduatoria.
Gli alloggi di piccole dimensioni, solitamente non utilizzabili, saranno destinati alla locazione temporanea di studenti, lavoratori, anziani e famiglie monoparentali.
Oltre alla semplificazione amministrativa e al tentativo di dare maggiori risposte al fabbisogno abitativo, la norma, che modifica il regolamento 1/2004, propone il “mix abitativo” come criterio nell’assegnazione degli alloggi. I Comuni potranno assegnare fino al 30% degli alloggi con bandi speciali. In quelli con più di 20 mila abitanti si potrà creare un’apposita Commissione Consultiva per le assegnazioni in deroga e l'emanazione dei bandi speciali finalizzati al mix sociale.
Per far fronte alle irregolarità amministrative, è stata introdotta la stipula di un contratto di affitto temporaneo. Allo stesso tempo, il turnover sarà garantito dai limiti posti alla possibilità di subentro e dal cambio tra alloggi a canone diverso, a fronte di una mutata situazione economica del nucleo familiare.
Nell’ottica di semplificare le procedure per le assegnazioni, l’Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con l’ente gestore, rimanendo comunque titolare del procedimento di finale di assegnazione.
Sono inoltre ammessi bandi semestrali o annuali. I Comuni con meno di 20 mila abitanti possono prevedere bandi biennali, mentre in quelli con meno di 5 mila abitanti sono consentite procedure ulteriormente snellite.
In caso di cattive condizioni dell’immobile o di disabilità certificata, l’assegnatario può rifiutare l’alloggio rimanendo comunque in graduatoria.
Gli alloggi di piccole dimensioni, solitamente non utilizzabili, saranno destinati alla locazione temporanea di studenti, lavoratori, anziani e famiglie monoparentali.