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Distanze tra edifici, prevale sempre la norma statale

Distanze tra edifici, prevale sempre la norma statale

Sostituibili dalle disposizioni di rango superiore i regolamenti comunali in contrasto col dm 1444

Vedi Aggiornamento del 26/10/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 26/10/2012
16/09/2011 - Le norme nazionali in materia di distanze prevalgono sempre sui regolamenti locali di rango inferiore. Lo ha stabilito la sezione Milano del Tar Lombardia con la sentenza 1419/2011.
 
La pronuncia del Tribunale Amministrativo ha chiarito la situazione di un privato, che ritenendosi leso dalla costruzione di una autorimessa a una distanza troppo ravvicinata dalla propria abitazione, ha impugnato il provvedimento di concessione edilizia.
 
Secondo gli interessati, la costruzione, situata a 5 metri di distanza, non rispettava le distanze minime previste dal DM 1444/1968, in base al quale la lontananza minima tra pareti finestrate di edifici situati fuori dalle zone A deve misurare 10 metri.
La sentenza ha specificato anche che per pareti finestrate si intendono quelle munite di vedute e aperture, come finestre e balconi.
 
Dall’analisi delle dottrine giurisprudenziali è emerso che le disposizioni contenute nel decreto ministeriale sono cogenti anche per le pubbliche amministrazioni. Il DM 1444/1968 rappresenta quindi una fonte primaria, che vincola i Comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici.
 
Ne consegue che ogni regolamento in contrasto col decreto ministeriale è illegittimo.
 
Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, infatti, il provvedimento è stato annullato e sostituito automaticamente  dalla fonte normativa di rango più elevato.
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