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Scia per le procedure antincendio, pubblicato il decreto

Scia per le procedure antincendio, pubblicato il decreto

Più leggeri gli oneri per la prevenzione dei rischi, fuori dalle semplificazioni le attività a rischio

Vedi Aggiornamento del 13/02/2024
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/02/2024
26/09/2011 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 251/2011, contenente il regolamento sui procedimenti per la prevenzione degli incendi ai sensi del DL 78/2010. Tra le maggiori novità del testo spicca l’introduzione della Scia anche in ambito di certificazione antincendio.
 
Come già accennato (Leggi Tutto), le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C a seconda della pericolosità.
 
Le attività di tipo A rientrano nel procedimento automatizzato previsto dal Dpr 160/2010. Per ottenere il certificato di prevenzione è sufficiente la presentazione della Scia. Nelle categorie B e C la SCIA deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle norme di settore vigenti.
 
Gli enti ed i privati responsabili delle attività rientranti nelle categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
 
Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere una documentazione integrativa. Si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
 
Sia per la categoria A che per la B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua visite tecniche anche con metodo a campione. In caso di accertata carenza dei requisiti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l'interessato provveda a conformarsi alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione entro quarantacinque giorni. A richiesta dell'interessato e in caso di esito positivo, il Comando rilascia copia del verbale della visita tecnica.
 
La stessa procedura è adottata per la categoria C, con la differenza che i controlli non sono svolti a campione e che entro quindici giorni dall’effettuazione della visita il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
 
Il regolamento non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante, che sono soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza.
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