
Terre e rocce da scavo, chiarimenti in CdM
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NORMATIVA
Terre e rocce da scavo, chiarimenti in CdM
Nella bozza di Dl esaminata, materiali di riporto storici considerati come sottoprodotti e non rifiuti
Vedi Aggiornamento
del 24/04/2012
Vedi Aggiornamento del 24/04/2012
17/01/2012 - Nuovi chiarimenti sulle terre e rocce da scavo. Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha esaminato la bozza del decreto "rifiuti", recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
Tra le altre disposizioni, la bozza introduce l’interpretazione dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006, chiarendo che i materiali di riporto storici dovrebbero essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.
I materiali di riporto storici, riporta il testo del decreto, sono costituiti da una miscela di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nei secoli per riempimenti e livellamenti, hanno determinato un nuovo orizzonte stratigrafico.
Secondo la bozza, questi materiali possono rifarsi alla Direttiva 2008/98/CE, che esclude dalla normativa sui rifiuti il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ma anche il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato durante l’attività di costruzione.
Per applicare appieno le disposizioni comunitarie e ricomprendere il materiale da riporto nel concetto di terreno, si legge nella relazione illustrativa del documento, dovrebbe quindi essere approvata una norma per l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006.
In questo modo, il materiale di riporto potrebbe essere considerato come sottoprodotto e non come rifiuto. Come tale, se non contaminato, dopo l’escavazione potrebbe essere utilizzato nello stesso sito, ma potrebbe essere valutata anche l’opportunità di impiego al di fuori del sito da cui è stato estratto.
Tra le altre disposizioni, la bozza introduce l’interpretazione dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006, chiarendo che i materiali di riporto storici dovrebbero essere considerati sottoprodotti e non rifiuti.
I materiali di riporto storici, riporta il testo del decreto, sono costituiti da una miscela di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nei secoli per riempimenti e livellamenti, hanno determinato un nuovo orizzonte stratigrafico.
Secondo la bozza, questi materiali possono rifarsi alla Direttiva 2008/98/CE, che esclude dalla normativa sui rifiuti il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ma anche il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato durante l’attività di costruzione.
Per applicare appieno le disposizioni comunitarie e ricomprendere il materiale da riporto nel concetto di terreno, si legge nella relazione illustrativa del documento, dovrebbe quindi essere approvata una norma per l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006.
In questo modo, il materiale di riporto potrebbe essere considerato come sottoprodotto e non come rifiuto. Come tale, se non contaminato, dopo l’escavazione potrebbe essere utilizzato nello stesso sito, ma potrebbe essere valutata anche l’opportunità di impiego al di fuori del sito da cui è stato estratto.
Norme correlate
Decreto Legge 25/01/2012 n.2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (DL Rifiuti)
Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152
Norme in materia ambientale
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