29/03/2012 - È legge la norma transitoria che regola il riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge 28/2012, che ha convertito il
Dl Ambiente, i materiali da riporto non sono considerati rifiuti, almeno per due mesi e fino a nuovo ordine.
Il
decreto sulle liberalizzazioni rimanda a un decreto ministeriale, da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione della disciplina sulla classificazione e l’utilizzo dei materiali da riporto estratti durante gli scavi.
Dal momento che la legge di conversione del Dl Liberalizzazioni è entrata in vigore il 25 marzo, il DM dovrebbe essere adottato entro il 25 maggio.
Per evitare incertezze tra gli operatori del settore, la legge per la conversione del Dl Ambiente ha fissato una disciplina transitoria cui far riferimento fino all’entrata in vigore del DM.
Secondo la nuova legge, le matrici ambientali da riporto rientrano nel concetto di suolo. Ne consegue che questi materiali sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti, ma vengono considerati sottoprodotti e possono quindi essere riutilizzati.
Il riutilizzo deve conformarsi alle prescrizioni del
Codice Ambiente, quindi essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, e non deve comportare impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.