
Imu: tre rate per la prima casa, passa la fiducia alla Camera
NORMATIVA
Imu: tre rate per la prima casa, passa la fiducia alla Camera
Agevolata solo l’abitazione principale del nucleo familiare, no all’aliquota ridotta per il coniuge che fissa la residenza in un altro immobile
Vedi Aggiornamento
del 03/05/2012
20/04/2012 - Ok alla ripartizione in tre rate dell’Imu sulla prima casa. La Camera ha votato la fiducia al ddl sulla semplificazione fiscale, che passa ora all'esame del Senato per essere convertito in legge entro il primo maggio. Tra le novità spiccano anche anche i tempi che dal 2013 dovranno essere rispettati per la modifica delle aliquote e la stretta sulle agevolazioni per l’abitazione principale.
Come funziona la rateizzazione
L’imposta municipale unica su abitazione principale e relative pertinenze verrà suddivisa in tre rate. La prima e la seconda ammonteranno a un terzo dell’imposta calcolata secondo l’aliquota base al 4 per mille e le detrazioni eventualmente previste, ad esempio in caso di figli a carico. La terza rata viene invece versata a saldo dell’imposta complessiva dovuta e deve tenere conto delle modifiche apportate alle aliquote con le delibere comunali.
Per quanto riguarda le tempistiche, l’emendamento fissa la scadenza della prima rata al 18 giugno. In realtà la data prevista è il 16 giugno, ma trattandosi di un sabato il termine slitta al lunedì successivo.
La seconda rata deve essere pagata entro il 17 settembre. Anche in questo caso il 16 settembre è una domenica, quindi il versamento deve essere effettuato entro lunedì.
La terza rata va invece corrisposta entro il 17 dicembre perché il giorno 16 previsto dal testo dell’emendamento è domenica.
Sulle seconde case dovrebbe invece rimanere la suddivisione in due rate, di cui la prima calcolata sull’aliquota base al 7,6 per mille e la seconda corrisposta a titolo di conguaglio.
Come già ipotizzato, l’importo da pagare a fine anno potrebbe rappresentare una stangata per i contribuenti. Se i Comuni, come probabile, dovessero rivedere le aliquote al rialzo, il peso della maggiorazione si scaricherebbe per intero sulla rata da pagare a dicembre.
Tempi per la determinazione delle aliquote
Ai sensi del nuovo emendamento, dal 2013 le delibere per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica. L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito web, ma i suoi effetti retroagiscono dal primo gennaio dell’anno a cui si riferisce.
La pubblicazione deve avvenire entro il 30 aprile, quindi l’invio telematico della delibera non può andare oltre il 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
Con questo sistema, i contribuenti dovrebbero poter determinare in modo più agevole l’entità dell’imposta.
Per quest’anno, invece, le delibere per la modifica delle aliquote sono attese entro il 30 settembre. È inoltre previsto un dpcm che, in base all’andamento del gettito, entro il 10 dicembre dovrà stabilire l’ammontare dell’aliquota.
Abitazione principale, stretta sulle agevolazioni
L’emendamento approvato chiarisce meglio il concetto di abitazione principale, stabilendo che l’agevolazione dell’aliquota al 4 per mille spetta solo se il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell’immobile considerato abitazione principale.
Nel caso in cui residenza e dimora siano fissati in due immobili diversi, le agevolazioni si applicano solo ad una delle abitazioni. Il chiarimento introdotto serve ad evitare le elusioni al sistema delle agevolazioni, che potrebbero verificarsi se i coniugi stabilissero la residenza in due immobili diversi, beneficiando dell’aliquota al 4 per mille per ognuno di essi.
Come funziona la rateizzazione
L’imposta municipale unica su abitazione principale e relative pertinenze verrà suddivisa in tre rate. La prima e la seconda ammonteranno a un terzo dell’imposta calcolata secondo l’aliquota base al 4 per mille e le detrazioni eventualmente previste, ad esempio in caso di figli a carico. La terza rata viene invece versata a saldo dell’imposta complessiva dovuta e deve tenere conto delle modifiche apportate alle aliquote con le delibere comunali.
Per quanto riguarda le tempistiche, l’emendamento fissa la scadenza della prima rata al 18 giugno. In realtà la data prevista è il 16 giugno, ma trattandosi di un sabato il termine slitta al lunedì successivo.
La seconda rata deve essere pagata entro il 17 settembre. Anche in questo caso il 16 settembre è una domenica, quindi il versamento deve essere effettuato entro lunedì.
La terza rata va invece corrisposta entro il 17 dicembre perché il giorno 16 previsto dal testo dell’emendamento è domenica.
Sulle seconde case dovrebbe invece rimanere la suddivisione in due rate, di cui la prima calcolata sull’aliquota base al 7,6 per mille e la seconda corrisposta a titolo di conguaglio.
Come già ipotizzato, l’importo da pagare a fine anno potrebbe rappresentare una stangata per i contribuenti. Se i Comuni, come probabile, dovessero rivedere le aliquote al rialzo, il peso della maggiorazione si scaricherebbe per intero sulla rata da pagare a dicembre.
Tempi per la determinazione delle aliquote
Ai sensi del nuovo emendamento, dal 2013 le delibere per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica. L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito web, ma i suoi effetti retroagiscono dal primo gennaio dell’anno a cui si riferisce.
La pubblicazione deve avvenire entro il 30 aprile, quindi l’invio telematico della delibera non può andare oltre il 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
Con questo sistema, i contribuenti dovrebbero poter determinare in modo più agevole l’entità dell’imposta.
Per quest’anno, invece, le delibere per la modifica delle aliquote sono attese entro il 30 settembre. È inoltre previsto un dpcm che, in base all’andamento del gettito, entro il 10 dicembre dovrà stabilire l’ammontare dell’aliquota.
Abitazione principale, stretta sulle agevolazioni
L’emendamento approvato chiarisce meglio il concetto di abitazione principale, stabilendo che l’agevolazione dell’aliquota al 4 per mille spetta solo se il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell’immobile considerato abitazione principale.
Nel caso in cui residenza e dimora siano fissati in due immobili diversi, le agevolazioni si applicano solo ad una delle abitazioni. Il chiarimento introdotto serve ad evitare le elusioni al sistema delle agevolazioni, che potrebbero verificarsi se i coniugi stabilissero la residenza in due immobili diversi, beneficiando dell’aliquota al 4 per mille per ognuno di essi.