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Detrazione 55%, chiesta estensione a società immobiliari

Detrazione 55%, chiesta estensione a società immobiliari

Commercialisti: riconoscere il bonus a chi sostiene la spesa a prescindere dall'attività svolta

Vedi Aggiornamento del 20/09/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 20/09/2013
13/07/2013 - Riconoscere le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica secondo il principio che chi sostiene le spese ha diritto al bonus. Quindi anche alle società immobiliari di gestione, al momento escluse dall’agevolazione, che altrimenti verrebbero discriminate. È la richiesta della sezione milanese dell’Aidc, Associazione italiana dottori commercialisti, formalizzata nella norma 184.
 
Cosa prevede la normativa in vigore
Come si legge nella norma 184, in base alla Finanziaria 2007 e al DM 19 febbraio 2007, la detrazione del 55% spetta a chi sostiene la spesa per l’intervento, qualunque sia la categoria catastale dell’unità immobiliare interessata, la tipologia del contribuente, che può essere una persona fisica o una persona giuridica, e il tipo di attività svolta. L’Aidc ne deduce quindi che dovrebbero avere accesso al bonus fiscale anche i titolari di reddito d’impresa.
 
Dall’analisi dell’Aidc emerge che, a parte le regole speciali previste per le società di locazione finanziaria, in cui il beneficio è riservato solo al soggetto “utilizzatore”, la norma non prevede eccezioni né di tipo oggettivo, riferite cioè alla tipologia delle unità immobiliari, né di tipo soggettivo, ossia legate alla titolarità di redditi di impresa.
L’assenza di eccezioni sarebbe inoltre confermata dalle istruzioni alla compilazione di Unico SC per le società di capitali.
 
Allo stesso tempo, sostiene l’Aidc, lo scopo della norma è quello di incentivare il risparmio energetico tramite minori consumi di combustibili con interventi sull’involucro, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Si porrebbe quindi in controtendenza rispetto alla normativa l’esclusione di alcune categorie di operatori economici da questa possibilità.
 
Le posizioni del Fisco
Sul versante opposto, l’Aidc mette in luce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 340/E/2008 sostiene che l’agevolazione non spetterebbe per i lavori eseguiti da un titolare di reddito d’impresa su unità immobiliari adibite a locazione, escludendo di fatto le società immobiliari di gestione che eseguono i lavori su unità immobiliari non utilizzate direttamente.
 
A detta del Fisco, il bonus sarebbe quindi riconosciuto solo agli utilizzatori degli immobili su cui vengono effettuati gli interventi.
 
Le contestazioni dell’Aidc
L’Aidc mette inoltre in risalto come la tesi dell’Agenzia possa essere contraddetta dal fatto che, nel caso di un proprietario che affitta un immobile a terzi, la detrazione spetta al soggetto che sostiene la spesa per l’intervento di riqualificazione, quindi al proprietario o all’affittuario.
 
A detta dell’associazione dei commercialisti non si capisce perché il Fisco faccia un’eccezione per i proprietari imprenditori che svolgono l’attività di locazione immobiliare. La differenza di trattamento a loro avviso costituirebbe una discriminazione per una certa tipologia di proprietari, che verrebbero scoraggiati dall’intraprendere gli interventi di riqualificazione.
 
L’Unico criterio da utilizzare, sostiene l’Aidc, dovrebbe quindi essere che l’agevolazione spetta a chi sostiene la spesa.
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