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Scia in edilizia, respinta l’opposizione delle Regioni

Scia in edilizia, respinta l’opposizione delle Regioni

Corte Cost: materia di competenza statale perché riferita ai livelli essenziali delle prestazioni

Vedi Aggiornamento del 05/02/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 05/02/2014
03/07/2012 - La Scia, segnalazione certificata di inizio attività, può essere applicata all’edilizia e rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Lo ha affermato nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, che con la sentenza 164/2012 ha respinto i ricorsi presentati da Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia.
 
Al centro della contestazione, la norma del DL 78/2010, che ha introdotto la procedura semplificata estendendola anche al settore edile e andando a incidere non solo sulle norme nazionali, ma anche su quelle regionali, con un conflitto di competenze.
 
Secondo la Corte Costituzionale, invece, le norme sulla Scia si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni e rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. La restrizione delle competenze regionali è quindi giustificata con dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
 
La Consulta ha aggiunto che le esigenze di semplificazione, soddisfatte dalla Scia, valgono anche per l’edilizia nonostante questa materia rientri nel governo del territorio, che è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
 
D’altra parte, sottolinea la Corte Costituzionale, la Scia non si sostituisce al permesso di costruire e non implica una riduzione dei controlli, ma solo la parte iniziale del procedimento, che consente di avviare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata l’istanza. Restano invece fermi i poteri inibitori e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della Pubblica Amministrazione, che può assumere determinazioni in via di autotutela.

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